E’ tassativamente vietato – durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi – nelle aree individuate al punto 1 di:
- bruciare vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole ovvero la combustione di residui vegetali forestali anche ai sensi del comma 6-bis, art. 182 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i;
- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMFF e altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti.
I proprietari ed i conduttori – a qualsiasi titolo – di aree boscate, hanno l’obbligo di provvedere al decespugliamento laterale delle stesse, realizzando fasce protettive – di larghezza almeno di 5 metri – lungo tutto il perimetro dell’area di proprietà, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio possa propagarsi, attraverso il fondo, alle aree circostanti e/o confinanti.
I proprietari e conduttori – a qualsiasi titolo – di aree agricole non coltivate, uliveti e vigneti, aree verdi urbane incolte, aree verdi annessi agli edifici residenziali ecc nonché tutte le rispettive pertinenze, ovvero, i responsabili di cantieri edili e stradali, strutture turistiche, artigianali e commerciali con relative aree pertinenziali, hanno l’obbligo di provvedere all’eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante nonché dei residui colturali che possono essere causa di innesco e/o propagazione di incendi verso aree limitrofe, strada e scarpate stradali.
I soggetti di cui ai commi 3 e 4 devono, inoltre, provvedere – a propria cura e spese – a mettere in atto minime misure di difesa passiva di prevenzione antincendio consistenti soprattutto in interventi di pulizia (decespugliamento, taglio, rimozione rifiuti) di vegetazione infestante, sterpaglie e cespugli, siepi, rami sporgenti – che possano costituire veicolo di incendio – ai fini della tutela della pubblica incolumità.
I gestori delle strade di ogni ordine e tipo, nonché, i gestori delle linee ferrate, che attraversano il territorio comunale devono provvedere alla creazione di fasce di rispetto, monde di vegetazione, per una larghezza di almeno 10 metri su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione.
I Comandi Militari devono adottare, durante l’esecuzione di esercitazioni militari, tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi.
I concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, hanno l’obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore ai 6 m, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.