Chiariamo subito che la proroga per il “Bonus Vacanze”, contenuta nel decreto milleproroghe, riguarda l’utilizzo allungato all’anno 2021 del “Bonus Vacanze”, con alcune novità, ma non permette di chiedere un nuovo bonus.
Come utilizzare il Bonus Vacanze.
Il bonus, richiesto dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 può essere utilizzato una sola volta, nel periodo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, per il pagamento di servizi offerti – in ambito nazionale – da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast abilitati a livello nazionale e regionale, nonché per il pagamento di servizi offerti, sempre in Italia, dalle agenzie di viaggi e tour operator ma anche con l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici (oltre la proroga vi è anche questa novità).
La richiesta del “Bonus Vacanze”.
Per usufruire del bonus allungato al 2021, necessita averne fatto richiesta entro il 31 dicembre 2020.
Possono fruire dell’agevolazione i nuclei familiari con indicatore ISEE in corso di validità – ordinario o corrente – non superiore a 40.000 euro.
Per il calcolo dell’indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), occorre presentare all’Inps la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
Questa dichiarazione (DSU) è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica di un nucleo familiare e che ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.
Importi dell’agevolazione per l’utilizzo dei servizi turistici ricettivi.
Il bonus, riconosciuto per il periodo d’imposta 2020 e 2021, spetta nella misura massima di:
- 500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone;
- 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone;
- 150 euro per quelli composti da una sola persona.
Può essere fruito da un componente del nucleo familiare, anche diverso da chi ha effettuato la richiesta.
Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una singola impresa turistica e documentate con fattura o documento commerciale o, per il solo anno 2020, scontrino/ricevuta fiscale, nei quali sia indicato il codice fiscale di chi intende fruire dell’agevolazione.
Quanto si risparmia con il “Bonus Vacanze”.
Il “Bonus Vacanze” permette di avere uno sconto dell’80% per il pagamento dei servizi ricevuti dall’ impresa turistica e per il restante 20% una detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi.
La detrazione d’imposta del 20% sarà richiesta con la dichiarazione dei redditi che sarà presentata per l’anno di imposta 2020 o 2021, in funzione dell’anno di utilizzo del bonus.
Per non incorrere in spiacevoli disguidi è opportuno verificare preventivamente, con il fornitore del servizio turistico, l’adesione all’iniziativa e l’accettazione del bonus.
Lo sconto dell’80% accordato dal fornitore dei servizi viene, da quest’ultimo, recuperato – a partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto – sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile in compensazione e senza limiti d’importo attraverso il modello F24 (codice tributo 6915).
In alternativa può essere ceduto a terzi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. È previsto anche che il credito d’imposta, non ulteriormente ceduto, è usufruito dal fornitore dei servizi, con le modalità previste per il soggetto cedente.
Come pagare i servizi turistici ricettivi.
Al momento del pagamento del corrispettivo – dovuto per il servizio ricevuto – la persona, che intende fruire del bonus, deve comunicare al fornitore il proprio codice fiscale e il codice univoco assegnato in sede di registrazione e conferma del “Bonus Vacanze” o, in alternativa al codice univoco, deve esibire il QR code, ottenuto in precedenza.
Le FAQ presenti nella Guida.
Nella Guida sono presenti alcune risposte a domande frequenti, a mo’ d’esempio ne riportiamo una che indica presso quali strutture è possibile utilizzare il “Bonus Vacanze”.
Il bonus può essere speso in Italia nelle strutture che svolgono attività turistico ricettiva oppure presso agenzie di viaggi o tour operator per l’acquisto di un servizio turistico reso in Italia.
Si tratta delle attività corrispondenti ai seguenti codici ATECO:
- 55.10 Alberghi e strutture simili
– 55.10.00 Alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel & residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande);
- 55.20 Alloggi per vacanze e strutture per brevi soggiorni
– 55.20.10 Villaggi turistici;
– 55.20.20 Ostelli della gioventù;
– 55.20.30 Rifugi di montagna, inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande;
– 55.20.40 Colonie marine e montane;
– 55.20.50 Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole;
– 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
- i) fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze ii) cottage senza servizi di pulizia
– 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;
79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio;
79.12.00 Attività dei tour operator.
Per consultare altre FAQ (risposte a domande frequenti) e altri approfondimenti, si rinvia alla GUIDA di giugno 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Luca De Franciscis dottore commercialista