Site icon Salernonotizie.it

“Cashback”. Sì, è stato sospeso, ma vi sono nuovi crediti d’imposta

Stampa
Contrastare l’evasione ed educare gli italiani all’uso della moneta elettronica, queste sono state le motivazioni che hanno spinto il legislatore a dare un premio in denaro agli utilizzatori del cashback.

Il primo cashback è stato quello sperimentale di Natale 2020, nato con l’applicazione “APP IO” predisposta e gestita da PagoPA S.p.A. e, poi, sarebbe dovuto entrare a regime per il primo e secondo semestre dell’anno 2021 e successivi.

Così non è perché il cashback è stato sospeso e si ferma, per adesso, al primo semestre del 2021 come disposto dal decreto-legge n. 99 del 30/06/2021.

L’obiettivo, d’incentivare l’utilizzo di carte e applicazioni di pagamento, carte di credito e debito, per favorire lo sviluppo di un sistema digitale sicuro, semplice e trasparente, lo si può ritenere in massima parte raggiunto.

Sono, infatti, circa nove milioni le persone fisiche che hanno utilizzato la moneta elettronica per i pagamenti.

Raggiunto l’obiettivo, ovvero dopo avere abituato i cittadini a pagare senza l’utilizzo del contante, arriva la sorpresa.

STOP al cashback perché è sospeso. Riprenderà, nelle previsioni, a elargire il premio del 10%, per i pagamenti effettuati con carta elettronica, dal primo semestre del nuovo anno e, cioè, sarà nuovamente operativo dal 1° gennaio al 30 giugno 2022.

La previsione di una ripresa di validità del cashback al 2022 è legata alle previsioni e le previsioni possono comunque cambiare nel tempo, anche per il sopraggiungere di fatti contingenti.

Quel che piace, adesso, è sapere che le risorse risparmiate con la sospensione del secondo trimestre saranno destinate agli ammortizzatori sociali.

Limitiamoci, per ora, a considerare i fatti al presente vissuto.

Le persone fisiche che hanno maturato il rimborso di 150 euro, per aver fatto almeno 50 transazioni valide, non perderanno in diritto al rimborso che avverrà, con attendibile sicurezza, entro il 29 agosto prossimo.

Il decreto-legge parla anche di slittamento del rimborso al 30 novembre 2021, ma questo termine è solo per i primi 100.000 cittadini che hanno effettuato il maggior numero di transazioni e partecipano, pertanto, al Super Cashback di 1500 euro.

Ricordiamo le regole del Cashback:

– il rimborso è pari al 10 per cento dell’importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione.

– le transazioni d’importo superiore a 150 euro concorrono fino all’importo massimo di 150 euro.

– il rimborso è determinato su un valore complessivo delle transazioni effettuate nel semestre e, in ogni caso, non superiore a 1.500 euro.

– le transazioni valide devono essere almeno 50 alla fine del semestre (30 giugno 2021).

Le novità del nuovo decreto legge.

Abbiamo detto che l’obiettivo all’utilizzo della moneta elettronica, da parte dei cittadini, lo si può ritenere in massima parte raggiunto, ma non basta è necessario, ora, incentivare anche gli esercenti attività d’impresa, arte o professioni ad acquistare o noleggiare apparecchiature come i POS.

Per questi soggetti è previsto infatti un credito d’imposta, per l’acquisto o noleggio di apparecchiature, nel limite massimo di euro 160 se effettuato nel periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022.

Il credito d’imposta da utilizzare in compensazione è stabilito come segue:

a) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;

b) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;

c) 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Per chi utilizzerà il POS vengono azzerate, per lo stesso periodo (1° luglio 2021 – 30 giugno 2022) le commissioni bancarie a carico degli esercenti e dei clienti.

Il decreto-legge n. 99 del 30/06/2021.

Luca De Franciscis dottore commercialista

Exit mobile version