Grazie alla succitata pace fiscale, lo Stato fornisce ai propri cittadini la possibilità di estinguere i propri debiti senza che sia necessario corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Oltre a quanto previsto dall’importo del debito, sarà necessario provvedere anche al pagamento delle somme maturate a favore dell’Agenzia delle Entrate a titolo di aggio, spese per procedure esecutive e diritti di notifica.
Ma quali sono i debiti con cui possiamo accedere al beneficio fiscale della rottamazione ter? Per comodità, andremo a stilare un elenco di quelli che sono i carichi esclusi dalla rottamazione a causa della loro stessa natura. Innanzi tutto, la rottamazione ter non include il recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea. Allo stesso modo non sono inclusi i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti.
Oltre a questi, non beneficiano della definizione agevolata tutte le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie sancite a seguito dell’emanazione di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Infine, sono escluse dalla rottamazione ter tutte le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Rottamazione ter: proroga attraverso il decreto sostegni
Nonostante la prima rottamazione ter fosse stata concepita per entrare in vigore nel 2018, essa è stata successivamente confermata nel corso degli anni successivi.
Quest’anno, in particolare, il pagamento agevolato dei debiti arretrati contratti con l’Agenzia delle Entrate è stato inserito nell’ambito dell’ormai celebre “Decreto Sostegni”.
Quest’ultimo è stato previsto dall’allora Governo Conte bis nell’ottica di sostenere attivamente, a livello economico, la popolazione provata dall’emergenza Covid-19 .
Più in particolare, il decreto legge n. 41/2021 all’articolo 4 comma 1 lettera b, ci parla nel dettaglio della nuova rottamazione ter senza alterarne tuttavia il piano originario.
Come vedremo nel prossimo paragrafo, infatti, la data di scadenza entro cui provvedere al versamento delle singole rate non ha subito modifiche. L’unica novità prevista riguarda invece i nuovi termini entro cui poter effettuare i pagamenti delle rate 2020 che non sono ancora state versate. Ugualmente sono cambiati i termini di quelle dovute per il 2021 in modo da mantenere validi i benefici dell’agevolazione.
Le modalità di pagamento
Per quanto riguarda l’importo dei pagamenti, non dovremo far altro che fare riferimento a quanto contenuto nella “Comunicazione delle somme dovute” riferita alla “Rottamazione-ter”. Le indicazioni si trovano nel decreto legge di cui sopra.
Assieme alla “Comunicazione delle somme dovute”, l’Agenzia delle Entrate si premura farci recapitare anche i bollettini postali che utilizzeremo per il versamento degli importi dovuti.
A tal riguardo, per pagare potremo sia recarci personalmente in Posta, sia utilizzare i canali telematici della nostra banca di fiducia, di Poste Italiane e di altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al PagoPA. Ancora, si può chiedere l’addebito in conto corrente (utilizzando il modulo allegato alla “Comunicazione delle somme dovute”).
Ma questi non sono gli unici metodi di pagamento. Se preferiamo gestire tutto in via telematica/digitale, possiamo anche optare per l’apposito servizio “Paga on-line”, che troviamo sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Un’utile novità è, infine, quella dell’applicazione per smartphone e tablet EquiClick. Questa ci permette di pagare da remoto e di tenere a portata di mano tutto ciò che riguarda il mondo di Equitalia.
Scadenza rottamazione ter: le novità
Per quanto riguarda le rate relative all’anno 2020 ancora non versate, il termine “ultimo” per pagare tutte le rate in scadenza nel 2020 è fissato al prossimo 31 luglio 2021.
Per poter mantenere i benefici previsti dalla rottamazione ter, entro quella data dovremo assicurarci di aver corrisposto tutte le rate che erano in scadenza rispettivamente il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 novembre 2020, che risultano ancora non versate.
La data di scadenza del 31 luglio 2021 prevede cinque giorni di tolleranza così come stabilito dalla legge, spostando il termine massimo al 9 agosto 2021.
Per le rate in scadenza nel 2021, invece, il termine “ultimo” è fissato al 30 novembre.
Anche in questo caso, per mantenere i benefici della misura, entro la scadenza prevista dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021. Resta valida la finestra dei 5 giorni di tolleranza, che spostano la scadenza del beneficio al 6 dicembre 2021.