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Green pass nei locali, quali documenti bisogna mostrare e cosa rischia esercente che non controlla

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Il chiarimento è arrivato attraverso una circolare del Viminale e conferma solo in parte quanto affermato dalla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, sui controlli relativi al green pass. I gestori dei locali non devono, obbligatoriamente, chiedere un documento d’identità per verificare la corrispondenza tra l’utente e la certificazione che mostra, ma devono farlo nel caso in cui ci sia una palese incongruenza tra questa persona e i dati riportati.

I ristoratori, quindi, non dovranno chiedere i documenti d’identità ai clienti per verificare il green pass, ma saranno comunque tenuti a farlo quando avranno un sospetto che quella certificazione non corrisponda all’avventore. Nella circolare si parla infatti di casi di “palese falsità”, come può avvenire per esempio se l’utente ha 50 o 60 anni ma il green pass utilizzato risulta essere quello di un ragazzo di 18 anni. In questi casi il gestore può “chiedere di controllare la corrispondenza dell’identità”.

Il controllo del documento diventa quindi “a discrezione del verificatore”, che deve valutare se a suo parere ci possa essere o meno un caso di falsificazione. Di fatto la verifica dell’identità ha “natura discrezionale”. Il controllo può essere effettuato non solo dai pubblici ufficiali, ma anche dagli esercenti o dai gestori per i servizi di ristorazione o per gli altri luoghi al chiuso a cui si accede solamente con il green pass.

“L’avventore – chiarisce ancora la circolare – è tenuto all’esibizione del documento di identità”. Nel documento inviato ai prefetti si specifica anche che la verifica dei documenti d’identità “si rende necessaria in caso di abuso o di elusione delle norme, come ad esempio quando appaia manifesta l’incongruenza dei dati anagrafici contenuti nella certificazione”.

Le sanzioni per utenti e ristoratori
Cosa succede se non c’è corrispondenza tra il green pass e il documento d’identità? In quel caso “la sanzione si applica solo all’avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell’esercente”.

Di fatto questo vuol dire che, in linea di massima, verranno multati solamente gli utenti. Difficile, quindi, che i gestori possano essere sanzionati, se non in caso di estrema negligenza nelle verifiche. Ricordiamo che per i gestori dei locali è previsto l’utilizzo dell’app VerificaC19, attraverso la quale controllare la validità della certificazione presentata e con la quale viene mostrata anche l’età della persona che utilizza il pass.

Per quanto riguarda i dubbi sulla possibilità per i ristoratori e gli esercenti di controllare la certificazione è stato il Garante della Privacy a sottolineare che i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi possono richiedere il documento d’identità, come peraltro già avviene in molti casi (basti pensare agli alberghi). L’ultimo chiarimento è quello relativo agli stadi e agli spettacoli: “Possono essere abilitati alle verifiche i cosiddetti steward, ossia il personale iscritto negli appositi elenchi dei questori, il cui impiego in servizi ausiliari delle forze di polizia è previsto negli impianti sportivi”.

 

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