L’assegno spetta anche alle madri lavoratrici, ma solo in alcuni casi: se non hanno diritto all’indennità di maternità dell’Inps o alla retribuzione per il periodo di maternità; se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore all’importo dell’assegno (in questo caso la madre lavoratrice ne può richiedere la misura ridotta)
L’agevolazione spetta alle cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o dell’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato e, coi medesimi requisiti, anche alle cittadine non comunitarie residenti in Italia in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno Ce di lungo periodo
In alcuni casi particolari, se la madre non può richiedere l’assegno, il beneficio può essere richiesto dal padre del bambino, dal genitore della madre, dall’adottante, dall’affidatario preadottivo o dall’affidatario non preadottivo
L’assegno di maternità ha un importo complessivo pari a 1.740 euro se a richiederlo è una madre disoccupata. In caso contrario viene pagato per intero se durante il periodo di maternità non spetta l’indennità dell’Inps
Se l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione sono di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno, lquesto viene pagato per la differenza. A occuparsi del pagamento del beneficio è l’Inps, dopo che il Comune ha verificato l’idoneità della domanda
Il beneficio spetta per ogni figlio e, in caso di parto gemellare o di adozione o affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati
Per presentare la domanda ci si deve rivolgere al proprio Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita/adozione/affidamento. Generalmente i Comuni rendono disponibili i modelli di domanda da utilizzare per la richiesta
Alla domanda si deve allegare anche la dichiarazione sostitutiva unica oppure l’attestazione della dichiarazione sostitutiva ancora valida contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare di appartenenza nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegno
Si deve inoltre presentare un’autocertificazione in cui si dichiarano i requisiti per la concessione dell’assegno, come residenza e cittadinanza, di non avere diritto per il periodo di maternità all’indennità di maternità dell’Inps ovvero alla retribuzione (diversamente, dev’essere indicato l’importo di tali trattamenti economici per il calcolo della eventuale differenza); di non avere già presentato, per il medesimo figlio, domanda per l’assegno di maternità a carico dello Stato