E’ la segnalazione di una coppia del nord Italia in vacanza a Salerno e svegliata, nel giorno di ferragosto, dal suono delle campane della chiesa dei Salesiani nel rione Carmine a Salerno.
Rintocchi troppo rumorosi alle 7.30 e ripetuti alle 9.30 ed alle 18.30. Suoni avertiti anche a molta distanza dalla chiesa con balconi e finestre aperte per via del caldo di questi giorni e che possono creare qualche disagio.
Un problema che si trascina da anni. Tante le segnalazioni da parte di famiglie che vivono attorno alla chiesa dei Salesiani. Il rumore intenso delle campane, secondo alcuni, disturba, e non poco, soprattutto i più piccoli.
Nel 2012 l’allora arcivescovo Luigi Moretti emanò un decreto arcivescovile molto preciso e dettagliato al riguardo. In uno dei punti del documento si legge: “L’intensità del suono deve essere, se possibile (nel caso di amplificazione) regolata in modo tale che, con attenzione al contesto ambientale in cui l’edificio di culto è inserito, le campane mantengano la funzione di segno (siano quini percepibili da parte dei fedeli), ma non fonte di disturbo”
In alcune circostanze i divini suoni delle campane possono diventare rumori infernali, soprattutto quando al posto del tradizionale suono della vera campane, su alcuni campanili delle chiese vengono installati veri e propri sistemi elettronici amplificati che diffondono allo scoccare di ogni ora lunghe note musicali. Non sappiamo, ovviamente se questo è il caso e se sono realmente molesti i rintocchi della chiesa dei Salesiani ma una riflessione, alla luce delle segnalazioni pervenute è d’obbligo.
Effettivamente per chi vive nei pressi di una parrocchia, soprattutto durante l’estate, il riposo può diventare se non impossibile alquanto complicato. Il suono delle campane, anche quando non è ossessivo e ripetuto ma prodotto in orari dedicati al riposo può dare fastidio, soprattutto a persone con le orecchie sensibili e che vivono ogni giorno a distanza ravvicinata.
Nelle vicinanze della chiesa per molti altri cittadini, invece, il rintocco delle campane non è fonte di disturbo anzi. C’è anche chi chiede di posticipare di almeno un’ora il primo rintocco, quello delle 7.30 del mattino, soprattutto nel periodo di luglio e agosto che coincidono con i periodi di ferie.
Che fare se il rumore del campanile della chiesa dà fastidio? Cosa prevede la legge? Ma soprattutto, visto e considerato che le chiese rientrano nella «giurisdizione» dello Stato pontificio, cosa si può fare per difendersi? Lo spiega il sito web laleggepertutti.it
Niente timore. La Cassazione ha previsto anche questa ipotesi. Vediamo dunque come difendersi dal rumore delle campane della chiesa.
I rumori sono regolati in parte da norme di carattere amministrativo, che fissano le soglie a cui determinate attività devono attenersi; per altra parte – almeno nell’ambito dei rapporti di buon vicinato – c’è la norma del codice civile secondo la quale non si possono impedire i rumori che, per quanto antipatici, sono «tollerabili». E cosa sia «tollerabile» o meno lo decide il giudice quando un cittadino si rivolge a lui perché non riesce più a dormire la notte.
Chi dunque si aspettava di sentirsi dire che i rumori sono vietati oltre un certo quantitativo di decibel rimarrà deluso: come abbiamo già spiegato nell’articolo Quali rumori sono vietati in condominio e in Rumori di domenica mattina, cosa prevede la legge?, bisogna valutare le circostanze del singolo caso e le variabili come l’orario in cui il rumore viene prodotto, il contesto geografico in cui l’appartamento si trova, il rumore di fondo della zona (ossia a quel complesso di suoni, di origine varia e spesso non identificabile, continui e caratteristici della zona medesima, sui quali s’innestano, di volta in volta, rumori più intensi come voci, auto ecc.). Ad esempio, se la casa si trova in centro città la soglia della tollerabilità è più elevata perché è più elevato il rumore di fondo.
Si deve poi tener conto, oltre all’intensità del rumore, all’orario in cui lo stesso viene prodotto e alla collocazione dell’immobile, anche della ripetizione e della durata del rumore medesimo.
Alle chiese si applica la legge italiana sui rumori
Veniamo dunque alle belle notizie per chi è molestato dai rumori delle campane della chiesa. La norma del codice civile sulle immissioni rumorose è, secondo la Cassazione, applicabile anche alle strutture parrocchiali sportive e ricreative, per cui il parroco è tenuto ad adottare accorgimenti idonei a contenere le immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità, provenienti da tali strutture, per esempio, riducendo l’orario di apertura.
La Corte osserva che anche la Chiesa cattolica e le sue istituzioni locali [quando agiscono come soggetti privati] come quando è in discussione l’uso di beni di proprietà privata, soggetti alle regole del codice civile, sono tenuti, come chiunque altro, a rispettare le norme di relazione tra le quali rientrano i limiti all’immissione di rumori.
Secondo il tribunale di Roma si può anche agire d’urgenza per far smettere il parrocchiano di suonare ogni ora le campane della chiesa. Si legge in sentenza che le immissioni acustiche intollerabili provenienti da strutture parrocchiali (come nel caso di prolungato rintocco di campane e schiamazzi) sono suscettibili di essere oggetto di un ordine di inibizione all’esito di un procedimento d’urgenza “abbreviato”, in quanto costituenti fenomeno idoneo a produrre un danno alla salute.
Ancora è sempre la cassazione a ricordarci che, poiché il suono delle campane è percepibile da un numero elevato e indeterminabile di persone, siamo nell’ambito del penale. Cioè, ci si può spingere non solo a richiedere il risarcimento del danno e l’ordine al parroco di «smetterla!», ma è possibile anche sporgere denuncia ai carabinieri o alla procura della Repubblica.
È sufficiente a realizzare il reato di disturbo del riposo delle persone anche il rintocco intenso e diffuso delle campane, che non sia collegato a una funzione religiosa, o dell’orologio campanario di una chiesa che scandisca regolarmente l’ora.