Riprendiamo l’argomento per la copertura dell’immobile a tetti perché ci sono ulteriori recenti chiarimenti che interessano la maggior parte degli edifici e coinvolge molti possibili utilizzatori dei bonus.
Un aiuto a capirne di più lo troviamo nel vademecum coibentazione strutture opache; ENEA aggiornamento del 25 gennaio 2021.
Certo non è proprio facile capire i termini tecnici utilizzati nelle pagine di questo vademecum, occorre necessariamente rivolgersi ad un tecnico abilitato. Ma, quello di cui vogliamo interessarci, è avere conferma che i lavori per la copertura degli immobili, che rispecchiano i requisiti tecnici, possano rientrare nelle agevolazioni fiscali.
Un primo contributo al tema della coibentazione dei tetti lo troviamo nell’aggiornamento della sopraddetta GUIDA al Superbonus 110%, aggiornata a marzo 2021.
Si legge infatti:
gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
I dubbi, comunque, sussistono per taluni casi ed è, pertanto, apprezzabile il recente chiarimento interpretativo, presente sul sito ENEA, dal quale si legge distintamente:
A seguito di alcuni chiarimenti interpretativi avuti con il Ministero della Transizione Ecologica si comunica quanto segue:
- 1) le spese relative ai lavori trainati eseguiti sulle parti private, anche se parzialmente conclusi, possono essere inserite negli stati avanzamento lavori;
- 2) le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante.
Questi ulteriori chiarimenti limitano i dubbi per l’utilizzo del superbonus 110%, relativamente ai lavori di coibentazione dei tetti degli immobili.
Ci si chiedeva, infatti, come indicare nello stato d’avanzamento lavori le spese sostenute per lavori parziali e, quindi, non ancora del tutto terminati; ci si chiedeva anche se la coibentazione del tetto dovesse coprire un ambiente riscaldato e se potesse riguardare anche un sottotetto non abitabile.
È pertanto apprezzabile il chiarimento pubblicato il 31 agosto 2021 dall’ENEA e ci si augura che ne seguano ulteriori con dettagli puntuali.
Luca De Franciscis dottore commercialista