Modificato Dl Green Pass, non c’è la sospensione per i lavoratori senza certificazione

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Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto legge che estende il Green Pass obbligatorio al mondo del lavoro. Ma nel testo c’è una novità rilevante rispetto alla versione del decreto approvata in Consiglio dei Ministri. Dal testo del decreto scompare la parte legata alla sospensione dei lavoratori considerati assenti ingiustificati in quanto sprovvisti di certificazione verde.

Niente sospensione per i lavoratori non in regola

Nella prima versione, quella approvata in Consiglio dei Ministri, si leggeva che i lavoratori senza Green Pass erano da considerarsi assenti ingiustificati. Dopo cinque giorni di assenza ingiustificata scattano la sospensione dal lavoro e la sospensione dello stipendio.

Nella versione definitiva sparisce la parte “a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della certificazione“. Dal punto di vista pratico la sospensione dello stipendio scatta dal primo giorno ma non si applicano sanzioni disciplinari.

La sostituzione nelle piccole aziende

Sempre per quanto riguarda il mondo del lavoro, nelle aziende con meno di 15 dipendenti il datore di lavoro può sospendere il lavoratore sprovvisto di certificazione verde. La sostituzione deve essere di un periodo non superiore a dieci giorni rinnovabili per una sola volta.

La certificazione verde nei tribunali

Nessuna novità invece per quanto riguarda i tribunali. Il Green pass sarà obbligatorio per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e per i componenti delle commissioni tributarie. Il Green Pass invece non è obbligatorio per gli avvocati, i periti, i consulenti e le parti del processo. Ovviamente per gli avvocati la certificazione verde non è obbligatoria per accedere nelle Aule di Tribunale ma è obbligatoria per esercitare in ufficio, ad esempio.

Il prezzo dei tamponi

Nessuna novità neanche per quanto riguarda il prezzo calmierato dei tamponi in tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi.

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