Preliminarmente ricordiamo quanto già previsto dalla Circolare del 4 agosto 2021, in merito al rilascio del Digital Covid Certificate (certificato verde COVID-19) per i cittadini italiani vaccinati o guariti all’estero e anche, che l’utilizzo della Certificazione verde Covid-19 verrà esteso dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato (come disposto dal D.L. approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre 2021).
Quanto innanzi per richiamare l’importanza del Certificato verde COVID-19 (certificato che dal 1° luglio 2021 può essere rilasciato a tutti i cittadini dell’Unione Europea), necessario per usufruire dei “Corridoi turistici Covid-free” e raggiungere le mete turistiche extra UE.
Per viaggiare nei diversi Paesi valgono ancora le specifiche regole disciplinate dal DPCM del 2 marzo 2021. Sul sito del ministero sono presenti gruppi di Paesi, divisi con lettere alfabetiche, in cui cercare le regole da osservare per il Paese che interessa. La consultazione dei gruppi di Paesi è presente nella pagina Covid-19 VIAGGIATORI.
Vediamo ora come funzionano i “corridoi turistici”.
Sono considerati tali tutti gli itinerari in partenza e in arrivo sul territorio nazionale finalizzati a consentire la realizzazione di viaggi turistici controllati, compresa la permanenza presso strutture ricettive selezionate, idonee a garantire norme e cautele per la prevenzione dal rischio di contagio COVID-19.
Sono operativi, sempre in via sperimentale i “corridoi turistici” verso Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica domenicana, Egitto (limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam).
Per queste mete turistiche occorre essere muniti di una delle certificazioni verdi di cui innanzi o certificazioni equivalenti.
Prima della partenza dal territorio nazionale si è tenuti a presentare, all’imbarco, la certificazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti la partenza, a un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Per permanenze superiori a 7 giorni bisognerà sottoporsi ad altro test molecolare o antigenico nel corso del periodo di soggiorno.
Per il rientro nel territorio nazionale si è esentati, dagli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, laddove si presenti, prima dell’imbarco, la certificazione attestante l’esito negativo di un test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone nelle quarantotto ore antecedenti l’imbarco e ci si sottoponga, all’arrivo dell’aeroporto nazionale, a ulteriore test molecolare o antigenico.
L’Ordinanza, all’art. 3, richiama l’attenzione alla massima sicurezza nel corso degli spostamenti per motivi di turismo e durante la permanenza presso le mete. Ribadisce anche l’obbligo, per gli operatori turistici, di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza per la prevenzione e protezione dal rischio di contagio COVID-19.
Per seguire tempo per tempo la fase di sperimentazione è istituito, presso il Ministero della salute, un apposito tavolo tecnico di monitoraggio e coordinamento con la partecipazione di rappresentanti del Ministero della salute, del turismo e affari esteri, della cooperazione internazionale, rappresentanti delle aziende turistiche e società aeroportuali.
Luca De Franciscis dottore commercialista
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