CHI È SOGGETTO ALL’OBBLIGO – Oltre ai lavoratori dipendenti della singola amministrazione, sono soggetti all’obbligo i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, di ristorazione, di manutenzione, di rifornimento dei distributori automatici, i consulenti e collaboratori e i prestatori o frequentatori di corsi di formazione, come anche i corrieri che recapitano all’interno degli uffici posta d’ufficio o privata
CHI È ESCLUSO – Sono esclusi soltanto gli utenti. I soggetti in attesa della certificazione potranno utilizzare i documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta
CHI È ESENTATO – Non è richiesta la certificazione verde ai soggetti esenti per motivi di salute dalla campagna di vaccinazione: costoro dovranno esibire un’idonea certificazione medica che permetterà loro di svolgere tutte le attività, comprese quelle lavorative
COSA SUCCEDE A CHI NON HA IL PASS – I soggetti sprovvisti di certificazione verde dovranno essere allontanati dal posto di lavoro. Ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata
ASSENZA ANCHE NEI FESTIVI – Nel periodo di assenza saranno incluse anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In nessun caso però l’assenza della certificazione verde comporta il licenziamento: il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto
CON ASSENZA NO A CONTRIBUTI E FERIE – Per le giornate di assenza ingiustificata al lavoratore non sono dovuti “né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”, incluse tutte le componenti della retribuzione, anche di natura previdenziale. Inoltre le assenze non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio
SANZIONI E RESPONSABLITÀ PENALE – Per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo di una certificazione appartenente a un’altra persona, ci sarà un’ammenda fra i 600 e i 1.500 euro. Si chiarisce che “il quadro sanzionatorio non esclude, ovviamente, la responsabilità penale”
CHI DEVE EFFETTUARE I CONTROLLI – Il soggetto preposto al controllo è il datore di lavoro, che sarà libero di organizzare il controllo del Green Pass. L’attività di verifica può essere delegata con atto scritto anche ad altro personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale. Le linee guida lasciano libero il datore di lavoro di stabilire le modalità attuative
QUANDO VENGONO EFFETTUATI – Il controllo potrà avvenire all’accesso, evitando ritardi e code durante le procedure di ingresso, o successivamente, a tappeto o su un campione quotidianamente non inferiore al 20% del personale in servizio, assicurando la rotazione e quindi il controllo di tutto il personale
COME VENGONO EFFETTUATI – Per le verifiche, sarà possibile usare l’applicazione gratuita Verifica C-19. Inoltre, saranno fornite alle amministrazioni applicazioni e piattaforme volte a facilitare il controllo automatizzato, sul modello di quanto avvenuto per scuole e università
FLESSIBILITÀ NEGLI ORARI – Ogni amministrazione, al fine di non concentrare un numero eccessivo di personale sulle mansioni di verifica della certificazione verde, dovrà provvedere ad ampliare le fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale alle proprie dipendenze. Sarà quindi consentito il raggiungimento delle sedi di lavoro stesse e l’inizio dell’attività lavorativa in un più ampio arco temporale
MOBILITÀ TRA UFFICI IN ASSENZA PERSONALE – Per fronteggiare l’eventuale impossibilità di poter impiegare personale perché sprovvisto di green pass e per evitare l’interruzione di un servizio essenziale, il datore di lavoro potrà attivare, in via d’urgenza, convenzioni tra enti “senza particolari formalità”. Allo stesso modo potranno essere adottate misure di riorganizzazione interna, come mobilità tra uffici o aree diverse
SMART WORKING NON È ALTERNATIVA – Il provvedimento specifica che “non sono consentite deroghe” all’obbligo di green pass per il personale della Pa e quindi “non è consentito in alcun modo individuare i lavoratori da adibire allo smart working sulla base del mancato possesso della certificazione” o dell’impossibilità di esibirla
“Con le linee guida sul green pass si completa la cornice per garantire dal 15 ottobre il ritorno della Pubblica amministrazione alla sua piena operatività, a partire dagli sportelli e dal back office“, ha detto il ministro della Pa, Renato Brunetta. “Grazie alle vaccinazioni l’Italia recupera una nuova normalità, fatta di relazione, innovazione ed efficienza dei servizi a cittadini e imprese”, ha afferma
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