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Green pass, obbligo sul lavoro, controlli, multe: tutto quello che c’è da sapere. LE FAQ

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Con l’estensione dal 15 ottobre dell’obbligo a tutti i lavoratori, il certificato verde Covid è stato ribattezzato “super green pass”. Da settimane il pass è entrato nella vita degli italiani, dai ristoranti agli stadi, dai viaggi alle scuole. Ecco quali sono le cose da sapere 

COSA È IL GREEN PASS? – Il pass nasce per facilitare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell’Unione europea durante la pandemia. Attesta di aver fatto la vaccinazione o di essere negativi al test o di essere guariti dal Covid. La certificazione contiene un QR Code che permette di verificarne l’autenticità e la validità

A CHI SPETTA IL GREEN PASS? – La certificazione viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi: aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; aver completato il ciclo vaccinale; essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; essere guariti dal Covid nei sei mesi precedenti

PER QUANTO TEMPO VALE IL GREEN PASS? – Per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, il pass ha validità a partire dal 15° giorno dalla somministrazione fino alla dose successiva. A vaccinazione completata (quindi anche per i monodose), la certificazione ha validità per 270 giorni (circa nove mesi) dalla data di somministrazione. Con tampone negativo, il nuovo decreto estende a 72 ore la validità del tampone molecolare, mentre resta a 48 ore quella del test antigenico. Nei casi di guarigione da Covid, ha validità per 180 giorni (6 mesi)

COME FACCIO AD AVERE IL GREEN PASS? – Si può scegliere tra canali digitali e canali fisici. La disponibilità della certificazione viene comunicata tramite email o sms (ai contatti indicati in fase di prestazione sanitaria: vaccinazione, test o guarigione) con un codice per scaricarla

QUALI SONO LE APP PER SCARICARE IL GREEN PASS? – Si può ottenere il pass attraverso Immuni, dotata di una funzione che consente di scaricare la certificazione inserendo il numero e la data di scadenza della propria Tessera sanitaria e il codice (AUTHCODE) ricevuto via email o sms ai contatti comunicati in fase di prestazione sanitaria. Con App IO, attraverso una notifica sul proprio dispositivo mobile, gli utenti che abbiano effettuato l’accesso con la propria identità digitale (SPID/CIE), potranno visualizzare la propria certificazione direttamente dal messaggio

QUALI SONO I SITI INTERNET PER SCARICARE IL GREEN PASS? – Attivo anche il sito dedicato del governo (www.dgc.gov.it) da dove è possibile utilizzare l’identità digitale (SPID/CIE) per acquisire il pass. In alternativa è possibile inserire il numero e la data di scadenza della propria tessera sanitaria (o in alternativa il documento d’identità per coloro che non sono iscritti al SSN) e il codice (AUTHCODE) ricevuto via email o SMS ai contatti comunicati in fase di prestazione sanitaria. Altra opzione è accedere al proprio Fascicolo sanitario elettronico regionale

COME POSSO AVERE IL GREEN PASS SE NON USO INTERNET? – In caso di difficoltà ad accedere alla certificazione con strumenti digitali, è possibile rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta, o al farmacista, che potranno recuperare la certificazione grazie al Sistema Tessera Sanitaria. Porta con te il codice fiscale e i dati della tessera sanitaria che dovrai mostrare loro. La certificazione verde COVID-19 sarà consegnata in formato cartaceo o digitale

COSA FACCIO SE STO ASPETTANDO IL RILASCIO DEL GREEN PASS? – “Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta”

QUANDO SERVE IL GREEN PASS? – Il pass è richiesto per accedere a: feste per cerimonie civili e religiose; Rsa; ristoranti al chiuso; spettacoli aperti al pubblico; eventi sportivi; musei; piscine; palestre; centri benessere; sagre; fiere; convegni; parchi divertimento; centri culturali; sale scommesse; concorsi pubblici. Serve anche per utilizzare i seguenti mezzi di trasporto: aerei; navi e traghetti di trasporto interregionale, tranne nello Stretto di Messina; treni Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità; autobus che collegano più di due regioni

I PROTOCOLLI E LE LINEE GUIDA DI SETTORE CONTRO IL COVID-19, CHE PREVEDONO REGOLE SULLA SANIFICAZIONE DELLE SEDI AZIENDALI, SULL’USO DELLE MASCHERINE E SUI DISTANZIAMENTI, POSSONO ESSERE SUPERATI CON L’USO DEL GREEN PASS? – No, l’uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore

QUALI CATEGORIE SONO ESENTATE DALL’OBBLIGO DI GREEN PASS? Non è richiesta la certificazione verde ai bambini sotto i 12 anni, esclusi dalla campagna vaccinale; soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica; cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar

COME SI FA A DIMOSTRARE DI ESSERE ESENTI? – “I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il Covid-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo”

COME FUNZIONA IL GREEN PASS NELLE SCUOLE E NELLE UNIVERSITÀ?- L’obbligo di green pass per l’accesso a scuole e università è in vigore fino al 31 dicembre. Chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere il pass. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti. L’obbligo riguarda non soltanto il personale scolastico ma chiunque debba accedere negli istituti, compresi i genitori

QUANDO VERRÀ VERIFICATO IL GREEN PASS NELLE SCUOLE? La verifica delle certificazioni verdi del personale scolastico deve essere svolta prima dell’accesso nella sede e non devono essere ripetute nel corso della giornata. Se la certificazione risulta “valida” al momento dell’ingresso, il dipendente potrà svolgere la propria attività fino al termine della giornata lavorativa. Dunque anche se il Green pass dovesse scadere durante le lezioni, il professore non dovrà essere allontanato

COME FUNZIONERÀ IL GREEN PASS PER L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO? Per quanto riguarda invece i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), gli studenti sono equiparati ai lavoratori, quindi per svolgere queste attività saranno tenuti ad avere la certificazione verde dal 15 ottobre

CHI DOVRÀ VERIFICARE LE CERTIFICAZIONI IN GITA? Una delle Faq del ministero dell’Istruzione riguarda le gite e le uscite didattiche. Il Garante della privacy ha precisato che i docenti non possono chiedere informazioni sullo stato vaccinale degli studenti. Quindi le scuole non potranno controllare preventivamente le certificazioni verdi degli studenti. Saranno i titolari dei servizi e delle attività a dover verificare i green pass

IL PERSONALE SENZA CERTIFICAZIONE PUÒ LAVORARE IN SMART WORKING? Il personale privo di certificazione verde non ha diritto di svolgere la propria prestazione in smart working per ovviare alla mancanza del green pass. Inoltre, dal 15 ottobre 2021 la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni sarà di regola quella in presenza

DA QUANDO SARÀ OBBLIGATORIO IL GREEN PASS PER I LAVORATORI? Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre, quando è prevista la scadenza dello stato d’emergenza, la certificazione verde diventa obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro e andrà ad incidere direttamente sulla vita di 23 milioni di italiani, di cui 14 milioni e 700mila impiegati nel settore privato

QUALI LAVORATORI DEVONO ESIBIRE IL GREEN PASS? –  L’obbligo riguarda tutti i lavoratori: i privati; il personale delle amministrazioni pubbliche; il personale di autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi costituzionali. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. L’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni

Per quanto riguarda i lavoratori privati, sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati verdi per accedere ai luoghi di lavoro. Per gli artigiani (idraulico, elettricista) i padroni di casa non hanno l’obbligo del controllo perché non sono datori di lavoro, ma e è loro facoltà chiedere l’esibizione del lasciapassare. Per colf e badanti, i datori di lavoro hanno l’obbligo di verificarlo

COME FUNZIONA IL GREEN PASS NEI TRIBUNALI? – Il decreto introduce anche una norma ad hoc per l’accesso a tribunali e uffici giudiziari: il green pass dovranno averlo “i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie”. Ma le disposizioni, recita il decreto, non si applicano agli “avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti, i testimoni e le parti del processo”

COME AVVENGONO I CONTROLLI DEI LAVORATORI ? – Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida del Dpcm del 12 ottobre 2021. “I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell’accesso, e individuano con atto formale gli incaricati dell’accertamento. È opportuno utilizzare modalità che non determinino ritardi o code all’ingresso”

Nelle pubbliche amministrazioni, laddove l’accertamento non avvenga al momento dell’accesso al luogo di lavoro, dovrà avvenire su base giornaliera. Potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente

Oltre all’app “VerificaC19”, saranno disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni

COSA RISCHIANO I LAVORATORI SENZA PASS? – “Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato senza diritto allo stipendio fino alla presentazione del pass”. Le sanzioni per chi va al lavoro senza pass vanno da 600 a 1.500 euro, più quelle “disciplinari” dei “contratti collettivi di settore”. Si perde ogni “altra componente della retribuzione, anche previdenziale, con carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario. I giorni di assenza non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità”

QUALI SANZIONI RISCHIA IL DATORE DI LAVORO CHE NON EFFETTUA LE VERIFICHE PREVISTE PER LEGGE?  – È punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro

IL LAVORATORE PUÒ ESSERE SOSPESO? “Sì, nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta”. Inoltre “il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa”

BISOGNA VERIFICARE IL PASS DEI LAVORATORI AUTONOMI CHE PRESTANO SERVIZI A UN’AZIENDA E CHE DEVONO ACCEDERE AD ESSA? – Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al controllo

IL DATORE DI LAVORO PUÒ VERIFICARE IL POSSESSO DEL GREEN PASS IN ANTICIPO RISPETTO ALL’ACCESSO IN SEDE DEL LAVORATORE?  – Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze

POSSO LAVORARE IN SMART WORKING SE NON HO IL GREEN PASS? – La gestione del green pass riguardo allo smart working resta ancora da capire, anche se la linea del governo pare essere chiara: la mancanza di certificazione non può trasformarsi in un diritto a lavorare da remoto. Tuttavia, secondo fonti di Palazzo Chigi, se per esigenze di ufficio il datore di lavoro chiede al dipendente di lavorare in smart working, il green pass non è richiesto. Il certificato, infatti, non serve per lavorare ma solo per accedere al luogo di lavoro

CHI HA DIRITTO AL PASS MA NE ATTENDE IL RILASCIO O L’AGGIORNAMENTO, COME PUÒ DIMOSTRARE DI POTER ACCEDERE AL LUOGO DI LAVORO?  – “Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta”, come chiariscono le Faq del governo

COSA DEVO FARE SE PRENDO UN TAXI O UN NCC? – I clienti non sono tenuti a verificare il Green Pass dei tassisti o dei conducenti di Ncc

PARRUCCHIERI ED ESTETISTI DEVONO CONTROLLARE IL GREEN PASS AI CLIENTI? – Parrucchieri ed estetisti e gli altri operatori dei servizi alla persona non dovranno controllare il green pass dei propri clienti. “Il titolare dell’attività – si legge – deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione”

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