In questa grafica diffusa dal governo vengono illustrate le categorie che sono soggette alla verifica del Green Pass dal 15 ottobre. È importante ricordare che è necessario controllare il certificato anche dei lavoratori autonomi che prestano, a qualsiasi titoli, i propri servizi ad un’azienda e per questo devono accedere alle sedi, anche per attività di formazione o di volontariato
I controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione. Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul Green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro
Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, in attesa del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta
Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del Green pass. Nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta
Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza Green pass, il datore di lavoro deve effettuare una segnalazione alla Prefettura per l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi di settore. Oltre alla retribuzione, non sarà più versata qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata
Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, quando possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso
Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tra queste, l’integrazione del sistema di verifica del QR code nei sistemi di controllo agli accessi fisici; la Piattaforma NoiPA o il Portale Inps che interagiscono con la Piattaforma nazionale-DGC
Per le PA, dal 15 ottobre, viene previsto che le singole amministrazioni garantiscano un ampliamento delle fasce di ingresso e uscita, per evitare file e assembramenti per i controlli dei pass
Nelle pubbliche amministrazioni, se l’accertamento non avviene al momento dell’accesso al luogo di lavoro, dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa. Potrà essere generalizzato o a campione, ma in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente