Sappiamo, ormai, dopo aver letto tantissimi chiarimenti, anche dell’Agenzia delle Entrate, quanto è difficile accedere al superbonus 110%.
Di tempo ce ne è voluto per capire bene come funziona.
Infatti, il tema del superbonus 110% ha subito più modifiche legislative e, questo, ha creato non poche incertezze interpretative.
Di qui la necessità dei numerosi interventi interpretativi dell’ADE, FAQ dell’ENEA e del Ministero dell’Economia e Finanze, a cui hanno fatto seguito pregevoli interventi, dei professionisti tecnici, chiamati a interpretare le norme per dar conto del loro operato.
Ebbene, ora che ci si apprestava a concretizzare incontri con i tecnici per i sopralluoghi, a tenere assemblee informative e poi altre assemblee per decidere sui lavori da realizzare, il Consiglio dei Ministri, con il disegno di legge del 28 ottobre 2021, cambia il Superbonus 110% e pone nuovi limiti.
Tralasciamo di soffermarci sulle altre agevolazioni contenute nel decreto, che possono trovare un benevolo consenso per molti, e soffermiamoci, invece, a vedere cosa accade per taluni immobili posseduti da persone fisiche.
I soggetti penalizzati con il nuovo superbonus 110%.
Le modifiche penalizzano le persone fisiche interessate agli edifici unifamiliari.
Come dicevamo innanzi ci si apprestava ad avviare i lavori, ma la bozza approvata permetterà solamente ai condomini di utilizzare il superbonus 110%, ma non anche ai possessori di case unifamiliari o monofamiliari.
Strano veramente, perché è proprio per le case singole, per gli immobili indipendenti unifamiliari, che si ha difficoltà a decidere se e come fare eseguire specifici interventi, ovvero, impianti fotovoltaici, antisismici e di efficienza energetica per il proprio immobile.
Sì, difficoltà a decidere, perché le persone fisiche, proprietarie di case singole, sono chiamate a riflettere su come realizzare al meglio i lavori, anche perché devono impegnare denaro proprio per il completamento delle opere, se si tiene conto dei limiti di spesa ammessi.
Cosa consente il nuovo superbonus per gli edifici unifamiliari?
Per questi edifici il disegno di legge è fortemente limitativo.
Infatti, consente di accedere alle agevolazioni del superbonus 110%, fino al 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2021, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Consente, inoltre, di accedere al superbonus, fino al 31 dicembre 2022, a condizione di avere un ISEE non superiore a 25 mila euro annui.
Ne consegue che:
– coloro che non hanno provveduto a comunicare l’inizio dei lavori entro il 30 settembre 2021 non potranno accedere al superbonus 110%.
– coloro che non hanno un ISEE inferiore a 25 mila euro annui non potranno accedere al superbonus 110%.
Escludere a sorpresa, alcuni immobili, non appare ragionevole e neanche utile per il bilancio dello Stato.
Se è vero che i lavori previsti dal superbonus 110% tendono al recupero del patrimonio edilizio, e a rendere più efficienti (riduzione fabbisogno energetico) e più sicure (per il rischio calamità naturali) le abitazioni dei nostri territori, perché escludere gli edifici unifamiliari?
Ma non è tutto, perché il disegno di legge contiene altri limiti, che intaccano l’attuale convenienza del superbonus 110%, nella versione già conosciuta.
Luca De Franciscis dottore commercialista