Come specifica il sito dell’istituto previdenziale, il decreto legge del 21 ottobre 2021 ha modificato la disciplina delle tutele previste, durante l’emergenza Covid-19, per i lavoratori in quarantena e per i cosiddetti lavoratori “fragili”
La norma stabiliva che l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dai lavoratori del settore privato fosse riconosciuta fino al 31 dicembre 2021, a fronte di un apposito stanziamento
Il governo però non ha rifinanziato la misura per il 2022, quindi la tutela è terminata il 1° gennaio. Non si sa ancora se verrà rifinanziata con nuove risorse in un prossimo decreto, dato che lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 marzo 2022
Se invece la misura non verrà rifinanziata, i lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena per il contatto con un positivo che non possono lavorare da remoto dovranno fare ricorso a permessi retribuiti o a giorni di ferie per non vedersi ridurre lo stipendio
La quarantena equiparata alla malattia era stata introdotta a marzo 2020 dal governo Conte con il primo decreto Cura Italia. Interessava i lavoratori venuti a contatto con un positivo che non potevano svolgere il loro lavoro in smart working o da remoto
In questo modo, ai lavoratori veniva riconosciuto come “malattia” il periodo di assenza da lavoro, venendo equiparati a chi era in isolamento per aver contratto il virus, permettendogli di mantenere lo stipendio durante l’assenza da lavoro
La differenza principale tra le due situazioni è che oggi i termini della quarantena sono molto diversi da due anni fa. A marzo 2020 la quarantena durava almeno 14 giorni
Adesso, invece, la quarantena sarà molto meno frequente per chi è vaccinato o guarito, in base alle nuove regole emanate dal governo in caso di contatto stretto o ad alto rischio con un positivo al Covid, come è stabilito dal decreto approvato il 30 dicembre 2021
Con l’aggiornamento delle misure contro la variante Omicron, sono stati approvati tre protocolli diversi dopo il contatto stretto con un positivo al Covid. Il primo include le persone con dose booster o con vaccinazione completa da meno di 120 giorni (4 mesi) che hanno avuto un contatto stretto con un positivo ma non hanno sintomi
Per loro non è più prevista la quarantena ma una forma di autosorveglianza. Fino al decimo giorno successivo all’esposizione al caso, è obbligatorio indossare la Ffp2. Al quinto giorno dal contatto con il caso positivo Covid-19, l’effettuazione di un tampone con esito negativo
Per le persone in possesso del Green Pass rafforzato da oltre 120 giorni (4 mesi), la quarantena si riduce a cinque giorni – prima era previsto un periodo di sette giorni. Per uscire dalla quarantena serve un tampone con esito negativo al termine di questo periodo
Per i non vaccinati, continuano a essere in vigore le attuali regole: quarantena di 10 giorni e, al termine del periodo stabilito, occorre sottoporsi a tampone per verificare la positività. In caso negativo, finisce la quarantena
I vaccinati da oltre 120 giorni o non vaccinati in quarantena obbligatoria per contatto con positivo non avranno la tutela della malattia da parte dell’Inps. Se il governo non interverrà con un rifinanziamento o con decreti appositi, dovranno usare le ferie per non perdere lo stipendio
Non cambia niente invece per chi risulta positivo al Covid: in quel caso, l’Inps specifica che il lavoratore è “temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno”
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