Affinché ciò sia possibile, i beneficiari dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all’Agenzia delle Entrate, che dovrebbe poi fornire ulteriori dettagli sulla compilazione. Nel documento, tra le altre cose, bisognerà attestare che gli aiuti fruiti non superino i massimali previsti
Le soglie limite sono state riepilogate nella relazione illustrativa al decreto. Nel testo si ricorda che, per gli aiuti fruiti nel rispetto delle condizioni previste dalla sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato”, i massimali sono diversi a seconda del periodo. Per quelli ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021, i limiti sono 800mila euro per impresa unica ,120mila euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100mila euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli
Per quelli ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, i limiti sono invece 1.800.000 euro per impresa unica, 270.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 225.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli
Per gli aiuti fruiti nel rispetto nel rispetto delle condizioni previste dalla Sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” è invece previsto un massimale di 3.000.000 di euro per impresa unica, se gli aiuti sono stati ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021. Il limite arriva invece a 10.000.000 di euro per quelli ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021
La relazione illustrativa specifica anche come individuare la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione, indispensabile per capire in quale categoria si rientra. Nel testo si legge che questa “viene definita come la data di approvazione della domanda di aiuto, qualora la concessione dell’aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione; la data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d’imposta; la data di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi”
Il testo specifica anche che, nel caso degli “aiuti sotto forma di sostegni a costi fissi non coperti”, le imprese devono indicare nella dichiarazione altri due aspetti. Innanzitutto, bisogna dichiarare che l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati è inferiore di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019
Inoltre, bisogna specificare che l’importo dell’aiuto richiesto non supera il 70 per cento (90 per cento per le micro e piccole imprese) dei costi fissi non coperti sostenuti nel predetto periodo di riferimento
La relazione illustrativa evidenzia infine cosa succede nel caso l’aiuto ricevuto superi il massimale. Il riferimento è al comma 2 dell’articolo 4, che prevede che il beneficiario restituisca l’importo dell’aiuto eccedente, comprensivo degli interessi di recupero
Se questo non avviene e l’impresa ha diritto ad ulteriori aiuti, l’importo viene sottratto dagli aiuti di Stato successivi. Se la somma non è sufficiente o non sono previsti ulteriori aiuti, “l’importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato”