2. Lo scopo è garantire:
1. un ordinato afflusso del pubblico e dei dipendenti
2. un’efficace erogazione dei servizi;
3. una riduzione delle attese.
3. È altresì adottato per evitare l’ingresso di soggetti non autorizzati, a tutela della sicurezza delle persone, degli edifici, delle attrezzature e dei dati, oltre l’organizzazione del lavoro improntato a criteri di efficacia ed efficienza.
Art. 2
Rispetto orari di apertura al pubblico
1. L’accesso e la permanenza negli uffici all’utenza, è consentito solo per le attività dell’Amministrazione ed esclusivamente negli orari di apertura al pubblico.
2. Al di fuori degli orari di apertura al pubblico, l’accesso al Palazzo Comunale è consentito solo previa comunicazione, da parte degli Uffici, al personale del Nucleo della Polizia Locale Palazzo di Città.
Art. 3
Servizio di vigilanza e sicurezza
Il servizio di vigilanza viene svolto dal personale della Polizia Locale addetto all’attività di controllo degli accessi al Palazzo Locale, secondo le modalità specificate negli articoli che seguono ed è esteso all’intera struttura.
Art. 4
Modalità di svolgimento dell’attività di vigilanza
1. L’accesso ai dipendenti è regolato dagli Agenti e/o Ufficiali di Polizia Municipale, attraverso:
a) il riconoscimento personale;
b) il badge nominativo rilasciato dall’Amministrazione ad uso personale.
2. L’accesso all’utenza ed ai visitatori, è regolato dagli Agenti e/o Ufficiali di Polizia Locale, attraverso:
a) il riconoscimento personale;
b) l’identificazione mediante un documento di riconoscimento, trattenuto fino al termine della visita.
3. L’ingresso è consentito previo rilascio di un badge temporaneo, consegnato dagli addetti all’atto del controllo, che deve essere appuntato dal visitatore in modo visibile e restituito a fine visita.
4. L’ingresso degli Amministratori Comunali in carica è libero.
Art. 5
Accesso di giornalisti, fotoreporter e operatori televisivi
L’accesso di giornalisti, fotoreporter e operatori televisivi, in quanto finalizzato allo svolgimento della propria attività professionale, così come da intesa con l’Ordine dei Giornalisti della Campania, avviene mediante:
– esibizione di un pass che verrà rilasciato alle singole testate regolarmente registrate;
– identificazione a mezzo tesserino da giornalista professionista e praticante professionista, pubblicista e praticante in attesa d’iscrizione all’elenco pubblicisti. L’accesso è consentito anche ai giornalisti freelance accreditati da una specifica testata/ riconoscimento personale.
Per il rilascio del pass, tali testate dovranno far richiesta a mezzo mail all’Ufficio Stampa del Comune di Salerno al seguente indirizzo: ufficiostampa@comune.salerno.it.
Saranno rilasciati non più di tre pass per ogni testata, salvo valutazioni di specifiche esigenze.
Verrà in tal modo consentito l’accesso ai giornalisti, fotoreporter e operatori televisivi, per l’esercizio della propria attività di informazione. Per appuntamenti con il Sindaco, la Giunta e il Presidente del Consiglio Comunale, i giornalisti dovranno accordarsi preventivamente con l’Ufficio Stampa.
L’accesso a Palazzo di Città per incontri con le Commissioni e i Gruppi consiliari, avverrà mediante esibizione di documento di riconoscimento e tesserino professionale.
Le sedute di Consiglio Comunale, le conferenze stampa e le manifestazioni pubbliche potranno essere seguite liberamente esibendo il documento di riconoscimento.
Art. 6
Trattamento dei dati personali
I documenti ritirati all’atto del riconoscimento, sono conservati a cura del personale della Polizia Locale sino alla loro restituzione, garantendone la riservatezza.