Il club granata, a seguito di una disposizione dell’Asl, non si era potuto presentare a Udine. In secondo grado la Salernitana ha avuto ragione grazie al ricorso presentato dai legali Salvatore Sica, Francesco Fimmanò e Eduardo Chiacchio. Nelle motivazioni della Corte sportiva d’appello ci sono dei passaggi chiave che potrebbero fare giurisprudenza anche in altri casi. Soprattutto quando si afferma che “gli atti amministrativi delle competenti autorità sanitarie locali, che impongano prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione sportiva, costituiscono causa di forza maggiore, quali atti amministrativi di fonte superiore rispetto alle recessive norme federali, non sindacabili, né disapplicabili dalla giustizia sportiva. A ciò consegue che, sopravvenendo un provvedimento interdittivo della ASL, il factum principis (ovvero la causa di impossibilità oggettiva, ndr) è da ritenersi dimostrato a beneficio dell’obbligato, dovendo ritenersi la prestazione sportiva essere divenuta impossibile per causa indipendente dalla sua volontà”.
Per la Corte sportiva d’appello, dunque, la Salernitana era impossibilitata a disputare la partita con l’Udinese dopo il provvedimento dell’Asl di Salerno. Inoltre la Corte ha evidenziato il “diligente e pronto reperimento di un volo charter in partenza da Napoli alle ore 9.30 del 21 dicembre” da parte della Salernitana che ha pagato anche una penale per l’annullamento del volo.
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