La Cassazione, in particolare, richiama l’articolo 13 del Ccnl del 2006 «che ha previsto la possibilità, fermo restando il buono pasto, di individuare in sede di contrattazione decentrata integrativa, figure professionali che per esigenza di continuità dei servizi, possono usufruire di una pausa pranzo all’inizio o alla fine del turno».
Una novità che secondo Salvato «pone fine a una interpretazione restrittiva della norma contrattuale, sulla erogazione vietata dei buoni pasto in caso di turno serale della polizia locale.
L’articolo 13 permette di individuare le figure per le quali il ticket mensa può essere correlato a pause collocabili anche all’inizio o alla fine del turno, ossia senza esclusione dell’erogazione nelle fasce serali per compensare in via sostitutiva la cena dei dipendenti».