Udinese-Salernitana farà tappa al Collegio di Garanzia del Coni, terzo e ultimo grado di giudizio. A poche ore dal gong, fissato alla mezzanotte di oggi, 25 marzo, iI club friulano ha depositato e quindi notificato alla controparte il ricorso avverso la decisione della Corte sportiva di appello nazionale, che in secondo grado, come fatto dal giudice sportivo, disponeva la ripetizione della partita del 21 dicembre.
Toccherà adesso al Coni fissare l’udienza sulla partita che la Salernitana non giocò. I granata disertarono il Dacia Arena a causa dei contagi Covid sopraggiunti. L’Asl di Salerno firmò un provvedimento attraverso il quale disponeva l’isolamento per i calciatori infettati e la quarantena per i loro contatti stretti. Conoscere la data della decisione significa comprendere quando potrebbe essere recuperato il match. Va sicuramente cancellata la ventilata data del 6 aprile: dovranno trascorrere, infatti, dieci giorni dal deposito e ulteriori dieci, se ci saranno controdeduzioni. E’ difficile, quindi, che Udinese-Salernitana possa finire nel pacchetto di udienza già finito nell’agenda del Coni con calendario già pubblicato per il 13 aprile (il ricorso dell’Inter contro il Bologna e dell’Udinese, in questo caso come società che contesta il fatto di aver giocato nonostante i molteplici contagi, contro l’Atalanta). Oggi è stato notificato anche il ricorso dell’Atalanta contro il Torino e la partita non è stata inserita nel pacchetto delle udienze del 13. Dopo le schermaglie e la decisione, che la Salernitana auspica possa essere a proprio favore, la gara di Udine sarà disputata non prima di fine aprile-inizio maggio.
Ci sono due passaggi importanti e molto pesanti, nel ricorso dell’Udinese. Il club friulano chiede un approfondimento di indagine in merito all’attendibilità della documentazione per la prenotazione del volo charter e in merito ai pieni poteri di Iervolino, tant’è che chiede di verificare la procura agli avvocati della Salernitana. Ecco il testo: “La Società ricorrente, Udinese Calcio S.p.A., chiede al Collegio di Garanzia: in via principale, di annullare senza rinvio, per le ragioni indicate nel ricorso, la decisione impugnata e, per l’effetto, di confermare la decisione assunta dal Giudice Sportivo, di assegnazione della perdita della gara e di un punto di penalizzazione alla Salernitana, con omologazione per 3-0 del risultato di Udinese-Salernitana, in relazione alla mancata disputa della gara Udinese Calcio S.p.A. – Salernitana 1919 s.r.l. del 21 dicembre 2021; – in via subordinata, di annullare con rinvio la decisione impugnata, per i motivi indicati nel ricorso, rimettendo la fattispecie alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale FIGC, affinché, in diversa composizione, svolga un nuovo esame della questione, con adeguata istruttoria sulla condotta della società Salernitana e sulla inattendibilità della avvenuta prenotazione del charter, nonché sui poteri di conferimento del mandato e sulla validità della procura conferita agli avvocati della Salernitana”