Il Giudice sportivo, considerato che, nel corso della gara, si verificava da parte dei sostenitori della Soc. Salernitana, occupanti più settori della stadio, un continuo lancio di fumogeni, bottiglie di vetro ed oggetti di varia natura, compreso un seggiolino, sia sul terreno sia nel recinto di giuoco, oltre che in direzione degli Ufficiali di gara e della panchina della squadra avversaria, tant’è che l’Arbitro, a partire dal 12° del secondo tempo, con riguardo al lancio di oggetti da parte del settore prossimo all’Assistente 2, era costretto ad interrompere il giuoco per ben sette minuti; considerato che, in base a quanto sopra riportato, vista la gravità dei fatti, nonché la recidiva, emergono comportamenti rilevanti a norma dell’art. 26 comma 1 e 3 CGS;
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Soc. Salernitana con l’obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato “Distinti” privo di spettatori, unitamente all’ammenda di € 30.000,00, con diffida.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.