Il protocollo aggiorna e snellisce le misure messe in campo per contrastare il coronavirus, tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal governo, dal ministero della salute nonché della legislazione vigente. E contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e della necessità di conservare misure efficaci per prevenire il rischio di contagio.
Dispositivi di protezione individuali
Il documento prevede che il datore di lavoro assicuri “la disponibilità di Ffp2” e “impone ai lavoratori l’utilizzo nei contesti a maggior rischio e, comunque, in tutti gli ambienti di lavoro e in tutte le aree aziendali, senza alcuna esclusione, dove non sia garantito il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro quale misura organizzativa di prevenzione dei contagi e quale obbligo che incombe per tutte le persone che, a qualsiasi titolo, si trovano in tali ambienti o in tali aree (ad es. fornitori, appaltatori, utenti, clienti…..)”.
E ancora: “Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, anche sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (Ffp2), avendo particolare riguardo ai soggetti fragili sulla base di valutazioni del medico competente“.
Smart working per i soggetti fragili
Nel protocollo si incentiva anche lo smart working. “Pur nel mutato contesto e preso atto del venir meno dell’emergenza pandemica, si ritiene che il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia” e anche che «il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili”.
Il controllo della temperatura
Si dispone, inoltre, il controllo della temperatura all’ingresso dei luoghi di lavoro e persiste il divieto di accedervi con febbre uguale o superiore a 37,5°.