“Abbiamo ampiamente dimostrato – spiega il legale Federico Conte – ricorrendo alle dichiarazioni rese da soggetti informati sui fatti nonché alla consulenza tecnica a firma del dott. Nigro, non solo che il Paravia mai non ha mai rivestito il ruolo di amministratore di diritto della società – dato assolutamente pacifico, già da solo dirimente rispetto alla responsabilità ascritta – ma soprattutto che il preteso status di amministratore di fatto, quale asserita proiezione di quello di diritto, era privo del tutto dei requisiti tipici di un’attività esercitata in maniera significativa e continuativa, non episodica od occasionale da parte dell’imputato. Si è dimostrato anche che le vendite impropriamente ritenute avente carattere distrattivo facevano parte di un più ampio programma di cessioni immobiliari del tutto lineari sotto il profilo finanziario. La difesa ha poi dimostrato che il dissesto della società è stato determinato dal tracollo del mercato immobiliare determinatosi negli 2012/2013 a seguito dellla prima crisi dei subprime americani. Di qui, l’estraneità ad ogni addebito anche per la sig.ra La Rosa, moglie del Paravia la quale, nelle vesti di amministratore delegato della Perla 2006 srl, società acquirente degli immobili, si è limitata ad intervenire in un’operazione immobiliare assolutamente lecita e caratterizzata da prezzi congrui, priva di qualsiasi finalità distrattiva”.