La circolare, firmata dal direttore dell’Agenzia delle entrate, specifica – come riporta il sito web tg24.sky.it – quali sono i datori di lavoro e i lavoratori interessati dal beneficio, le modalità di erogazione e le regole da seguire nel caso in cui siano riconosciuti come premio di risultato.
Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati (anche chi non svolge attività commerciale e i lavoratori autonomi, purché dispongano di propri dipendenti). Sono escluse le amministrazioni pubbliche.
La platea dei beneficiari dei buoni benzina include solo i lavoratori dipendenti.
I buoni possono essere corrisposti dal datore di lavoro da subito. Non sono necessari preventivi accordi contrattuali.
Si tratta di erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione.
Valgono per benzina, gasolio, Gpl e metano, ma anche per la ricarica di veicoli elettrici.
Il bonus benzina da 200 euro non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dall’articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir): deve quindi essere conteggiata in maniera separata rispetto agli altri benefit, chiarisce l’Agenzia delle entrate.
Al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina. E un valore di 258,23 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).
I buoni benzina possono essere erogati anche per finalità retributive. In questa ipotesi, l’erogazione deve avvenire nell’anno in corso e in “esecuzione dei contratti aziendali o territoriali”, nel rispetto della normativa prevista, per i premi di risultato.