Le associazioni che tutelano i consumatori ricordano che, come previsto dalle norme europee, in caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto alla scelta tra 3 opzioni: – rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata; imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea, o infine imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero. Se la cancellazione del volo non è stata comunicata con almeno due settimane di preavviso, il passeggero ha inoltre diritto a una compensazione pecuniaria pari a 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km; 400 euro per i voli intracomunitari che superino i 1500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km e infine 600 euro per le tratte aeree superiori ai 3.500 km al di fuori dell’Unione europea. Anche se il ragionamento diventa più complesso quando, oltre alle compagnie low cost, a scioperare siano i dipendenti pubblici.