Se ne anticipano i contenuti:
1. Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e ferme le disposizioni che ne impongono l’obbligo per specifici uffici e luoghi di lavoro, su tutto il territorio regionale, dal 1° ottobre al 31 ottobre 2022, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (cc.dd. mascherine) in tutte le strutture sanitarie, di ospitalità e lungodegenza, nelle Rsa, nelle residenze sanitarie assistenziali, negli hospice, nelle strutture riabilitative e nelle strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque nelle strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. Detto obbligo si estende al personale, agli addetti, agli utenti e ai visitatori.
2. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
2.1. i bambini di età inferiore ai sei anni;
2.2. le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.
3. A tutti i cittadini è raccomandato di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie indicati al precedente punto 1. all’interno dei mezzi di trasporto, locale e regionale.