La causa veniva incardinata per iniziativa di un condomino salernitano che, dopo aver eseguito dei lavori di manutenzione straordinaria urgenti del terrazzo di copertura dell’immobile condominiale, si era visto negato il rimborso della quota da parte di un condomino.
Detto condomino veniva convenuto in giudizio e, l’attore, difeso dello studio legale Caponigro-De Luca del foro di Salerno, otteneva il rimborso della somma richiesta.
Nella sostanza il Giudice di Pace di Salerno ha confermato il recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo il quale: “Nella comunione ordinaria, a norma degli artt. 1110 e 1134 c.c., il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell’amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune può ottenere il rimborso…” (cfr. fra tutte Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 30/04/2021, n. 11463).