La seconda fase è la richiesta di risarcimento. È possibile richiederlo tramite indennizzo diretto: in questo caso colui che è stato danneggiato e ha ragione – in tutto o in parte – farà richiesta di risarcimento danni per incidente stradale direttamente alla propria compagnia assicurativa che si rifarà su quella del conducente del veicolo che ha provocato l’incidente
Tuttavia, per avviare questa procedura è necessario che entrambi i veicoli coinvolti nello scontro siano immatricolati e assicurati in Italia. Serve poi che i conducenti non abbiano riportato lesioni fisiche gravi, cioè sopra i 9 punti di invalidità. Le compagnie coinvolte devono poi aderire alla convezione Card
Negli altri casi, invece, bisogna seguire la procedura ordinaria. Consiste nel chiedere il risarcimento alla compagnia del responsabile del sinistro. La procedura si applica quando lo scontro ha coinvolto più di due veicoli o si sono riportati danni fisici gravi. Se gli incidenti hanno provocato danni solo alle cose bisogna indicare il nome di eventuali testimoni presenti sul luogo
È necessario farlo il prima possibile, nella denuncia o nel primo atto formale rivolto alla compagnia. Se i testimoni non vengono indicati subito, prosegue Altroconsumo, la compagnia è tenuta a richiederli con una raccomandata a/r entro 60 giorni dalla denuncia, in modo da permettere all’assicurato di fornire le informazioni mancanti
Il risarcimento che tempi ha? Ci sono vari fattori per stabilirlo. Prima di tutto è necessario distinguere fra danni provocati al mezzo o alla persona. Nel primo caso la compagnia ha a disposizione 30 giorni per mandare un’offerta di risarcimento, a patto che entrambi i conducenti siano stati coinvolti e abbiano firmato il Modulo blu. Se manca la firma su quest’ultimo i giorni per formulare l’offerta raddoppiano e passano a 60. Salgono a 90 se i danni colpiscono la persona
Per quanto riguarda il calcolo del risarcimento vanno prese in considerazione tutte le spese che sono necessarie alla riparazione del veicolo stesso. Se il valore del danno dovesse essere superiore a quello del veicolo, prosegue Altroconsumo, il titolare verrà risarcito nel limite dell’importo assicurato. L’assicurazione si rivolge a un perito di fiducia che dovrà quantificare l’entità del danno e il conseguente importo da risarcire, con una perizia. Vengono prese in considerazione le fatture emesse per la riparazione e il preventivo fatto dal carrozziere
Diversa la procedura per i danni fisici. Questi ultimi sono valutati dal medico legale tramite una visita del soggetto che li ha subiti e la lettura della documentazione sanitaria. Dovrà determinare la percentuale di danno permanente e il periodo di decorso della malattia
Per effettuare questo calcolo, il medico legale si servirà di tabelle specifiche che contengono il punteggio, espresso in percentuale, corrispondente a ogni tipo di lesione. Si tratta di calcolare il cosiddetto danno biologico secondo due fattori: la percentuale dello stesso e l’età dell’interessato (più è alta e minore sarà il risarcimento)
Il danno biologico può essere distinto in inabilità temporanea (I.T), che consiste, scrive Altroconsumo, nella perdita non definitiva dell’assicurato di svolgere le proprie occupazioni. Nei casi più gravi si parla di inabilità temporanea totale (I.T.T.), mentre in quelli meno pesanti di inabilità temporanea parziale (abbreviata I.T.P.). C’è poi l’invalidità permanente (I.P.), indicata dal medico legale nel caso in cui il soggetto abbia subito conseguenze che non siano eliminabili con cure o terapie. Si misura in percentuale: il 100% equivale allo stato vegetativo
La procedura si chiude con l’accettazione della somma proposta dalla compagnia di assicurazione. Se però quest’ultima non è soddisfacente, si aprono altre vie. Un esempio è l’“accettazione a titolo di acconto per maggior danno”: l’assicurato, continua Atroconsumo, tiene la somma proposta a titolo di acconto incassando l’assegno per poi rilanciare una nuova proposta all’assicurazione
In caso di mancata risposta dalla compagnia ci sono due possibilità. La prima: se il valore del contenzioso è inferiore ai 15mila euro si procede con la conciliazione paritetica tra Ania (l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) e associazioni di consumatori. Se no si procede con la negoziazione assistita. Infine, se l’incidente è avvenuto in Italia con un veicolo straniero, bisogna fare richiesta di risarcimento va inviata direttamente all’UCI, cioè l’Ufficio Centrale Italiano
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