Il procedimento civile veniva incardinato su iniziativa di un medico salernitano che a causa di un prolungato ritardo della partenza di un volo di tratta europea era rientrato a Salerno con ben 10 ore di ritardo; conseguentemente, il professionista aveva dovuto rinviare tutti gli appuntamenti ambulatoriali programmati per la giornata con grave stress e disagi organizzativi del proprio studio medico, e aveva subito la perdita definitiva di quattro clienti/pazienti che a fronte dell’assenza del medico avevano preferito rivolgersi ad altri professionisti; inoltre, il medico lamentava che, durante le 10 ore di ritardo del volo, la compagnia aerea era stata inadempiente a tutti gli obblighi di assistenza imposti dal reg. 261/204 CE.
In sede stragiudiziale la compagnia di volo si era offerta di rimborsare solo l’indennizzo di € 250,00 previsto in favore del passeggero ex reg. CE 261/204 a titolo di compensazione pecuniaria nel caso di ritardo prolungato di voli con tratte inferiori a 1500 km. Il medico non aveva ritenuto congruo l’importo offerto dalla compagnia e con il patrocinio dello studio legale associato Avv.ti Caponigro Orlando e De Luca Antonella del foro di Salerno citava il giudizio la compagnia e otteneva il risarcimento di € 1.800,00, comprensivo dell’indennizzo ex lege di € 250,00, oltre a tutte le voci di danno dettagliatamente richieste e provate in corso di causa (omessa comunicazione del ritardo del voto, omessa assistenza al passeggero in aeroporto e omesso volo alternativo, omesso obbligo di informazione, omesso obbligo di somministrazione di pasti e bibite durante il ritardo, mancato guadagno per la perdita di quattro clienti, spese e danno ulteriore),