Il reclamo veniva proposto dall’ex moglie col patrocinio dello Studio Legale Caponigro – De Luca del foro di Salerno sul presupposto che il reclamante/ex moglie alla data in cui è sorto il diritto al TRF dell’ex marito era ancora titolare dell’assegno divorzile. Argomentava lo Studio Legale che il diritto al TFR dell’ex marito non era maturato nel momento in cui egli aveva ricevuto la comunicazione del licenziamento, come sostenuto dal Tribunale di primo grado, ma alla data in cui il datore di lavoro aveva emesso il provvedimento di cessazione del rapporto di lavoro (ovvero la data effettiva del licenziamento presa in riferimento dall’azienda per il calcolo del TFR), che risultava essere prima dell’introduzione del giudizio con cui il Tribunale aveva disposto la revoca dell’assegno di divorzio.
La Corte di Appello di Salerno riteneva il reclamo ammissibile e fondato e, richiamando una recente sentenza della Corte di Cassazione n. 24403 dell’8.8.2022 (“il diritto del coniuge divorziato, che sia anche titolare del diritto all’assegno di divorzio, ad ottenere la quota del TFR del rapporto di lavoro dell’ex coniuge sorge nel momento in cui quest’ultimo matura il diritto a percepire detto trattamento e, dunque, al tempo della cessazione del rapporto di lavoro e non quanto l’importo è effettivamente erogato.”), accoglieva la richiesta dell’ex moglie riconoscendole il diritto al 40% del TFR spettante al marito, relativamente agli anni nei quali il rapporto di lavoro aveva coinciso con il matrimonio, per la somma di € 15.800,00 oltre interessi legali.