Pertanto le multe elevate da dispositivi presenti a bordo delle auto delle forze dell’ordine e non denunciati – come riporta il quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola – possono essere contestate e annullate.
Nello specifico, la II sezione civile del Palazzaccio si è espressa su fatti avvenuti a Reggio Emilia, dove un automobilista era stato sanzionato «poiché viaggiava alla velocità netta accertata di 98,80 km/h in un tratto stradale ove la velocità massima consentita era invece di 50 km/h», si legge nella sentenza.
L’uomo aveva impugnato la multa e il Giudice di pace aveva ritenuto «illegittima» la sanzione amministrativa «per violazione dell’obbligo di presegnalazione della postazione di controllo della velocità, costituita nel caso di specie dal cosiddetto Scout speed». Si tratta di un apparecchio per il rilevamento della velocità istantanea dei veicoli, che viene installato a bordo delle auto delle forze dell’ordine e che può essere usato sia in movimento che in stazionamento.