Il verbale non sottoposto a verifica periodica va annullato, quanto anche se la velocità contestata era di quasi 191 km/h.”.
Come riporta l’avvocato Cristiano Ceriello, responsabile legale dell’associazione Difesa Consumatori e Contribuenti e legale dell’appellante società L. sas, i verbali per eccesso di velocità e comminati con apparecchiature elettroniche sono nulli se non vengono provate le procedure di verifica dei macchinari che siano sia la taratura che la ulteriore verifica periodica, condannando anche la Prefettura alle spese di giudizio per il primo e secondo grado.
Seppure la sicurezza stradale sia a cuore di tutti, è pur vero che la verifica del funzionamento dei macchinari sia fondamentale. Nel caso oggetto di appello, poi accolto dal Tribunale di Salerno con sentenza n.ro 1306/2022, occorreva la dimostrazione di una verifica periodica che garantisse il perdurante e costante corretto funzionamento dello strumento di rilevazione delle violazioni di velocità. In mancanza i verbali, qualsiasi sia la velocità contestata a ragione o torto, sono nulli.
Come sempre ribadisce il presidente dell’associazione, dottor Pasquale Di Carluccio, è legittimo non pagare richieste illegittime, opporsi è un diritto, ma bene ricordare di farlo per tempo. Entro 30 giorni è possibile proporre ricorso (attenti ai mesi con 31 giorni), pena inammissibilità di ogni opposizione.
E’ bene non scordarlo anche in questo periodo in cui continuano ad arrivare dai concessionari ingiunzioni per verbali prescritti o mai notificati.