L’Istituto ha precisato che i periodi relativi ai corsi di studio universitari, già oggetto di valutazione presso le casse professionali, possono essere ammessi a riscatto anche nel regime pubblico obbligatorio
L’Inps ha chiarito che non sussiste il divieto di doppia contribuzione tra forme di previdenza obbligatoria. Per poter riscattare la laurea presso l’Inps, gli anni di università non devono risultare già coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto
Ma questo divieto si applica solo alle gestioni Inps (come quella dei lavoratori dipendenti, degli autonomi o ancora la gestione separata) e non alla casse previdenziali dei liberi professionisti
Questo vuol dire che ai professionisti che hanno già riscattato gli anni di laurea presso la propria cassa privata è data facoltà di riscattare gli stessi anni anche presso l’Inps
Da precisare che non vale il contrario. Se il riscatto è stato già richiesto presso l’Inps non potrà essere richiesto, in un secondo momento, presso la cassa professionale
La procedura, quindi, riguarda solo e soltanto i professionisti che hanno provveduto al riscatto solo presso la propria cassa ordinistica. E vogliono procedere a richiederlo anche presso l’Inps. Magari per raggiungere il diritto ad una pensione autonoma presso l’AGO, o per aumentarne l’importo