Per farne richiesta in relazione all’anno 2023 ci sarà tempo fino al 31 marzo. La domanda può essere fatta o tramite l’INPS oppure tramite il Patronato.
L’erogazione spetta ai genitori residenti in Italia (per gli extracomunitari vale il permesso di soggiorno) e facenti parte di “nuclei familiari monoparentali”, cioè nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di quel solo genitore, il quale deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- disoccupato, cioè “privo d’impiego oppure con un reddito da lavoro dipendente che non superi 8.145 euro annui o 4.800 euro annui da lavoro autonomo”;
- oppure “monoreddito”, nel senso che il genitore deve ricavare “tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, sia essa prestata a favore di uno solo o di una pluralità di datori di lavoro, oppure che sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale” (quindi, ad esempio, se il genitore avesse un reddito complessivo derivante solo in parte dalla sua attività lavorativa, e per la parte restante da altre fonti non lavorative come la locazione di una casa messa in affitto, non sarebbe considerato “monoreddito”).
Quanto ai requisiti c’è sicuramente da menzionare:
l’ISEE (in caso di figli con meno di 18 anni va fatto un ISEE minori), il cui valore non può superare quota 3.000 euro;
va poi specificato che la disabilità del figlio a carico deve essere riconosciuta “in misura non inferiore al 60 per cento”.
In caso di accoglimento della domanda il contributo sarà liquidato, con cadenza mensile, per un importo pari a 150 euro al mese e sarà riconosciuto dal mese di gennaio per l’intera annualità. Nel caso in cui il genitore abbia due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, l’importo riconosciuto sarà pari, rispettivamente, a:
300 euro mensili, nel caso di due figli;
500 euro mensili, nel caso in cui i figli siano più di due”.
Fonte Le Acli di Caserta