La Regione, infatti, è titolare dei poteri e compiti in materia di polizia idraulica, anche al di fuori dell’area demaniale idrica, qualora le opere siano in grado di influire seppur indirettamente sul regime dei corsi d’acqua.
«Appare ignorato, inoltre, l’articolo 115 del Codice dell’Ambiente (D. Lgs. n. 152/2006) che vieta la copertura dei corsi d’acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti» sostiene il consigliere.
«I lavori di edificazione dell’edificio privato “Crescent”, infine, insistenti sull’alveo originario del torrente Fusandola, che oltre ad essere stato deviato perché “interferente con l’edificazione”, riguardano anche aree demaniali marittime, fluviali e ferroviarie, per le quali non vi è prova della sdemanializzazione» conclude il consigliere regionale Tommasetti.