L’obbligazione è sussidiaria e non solidale: grava in proporzione su tutti gli ascendenti di pari grado, al di là di chi sia il genitore che ha determinato l’insufficienza dei mezzi economici.
È quanto emerge – come riporta il sito web calabria7.it – dalla sentenza 1520/2023, pubblicata il 30 marzo socorso dalla prima sezione civile della Cassazione.
Bocciato il ricorso proposto dalla nonna: diventa definitiva la condanna a pagare 200 dei 350 euro al mese del contributo per il minore posto a carico del figlio inadempiente, domiciliato presso di lei.
“A porre l’obbligo anche a carico degli ascendenti è l’articolo 316 bis Cc, introdotto dalla riforma della filiazione di cui al decreto legislativo 153/13.
A intervenire sulla norma, fra l’altro, è stata anche la riforma Cartabia con modifiche ai commi 2, 4 e 5 in vigore dal 28 febbraio scorso, che si applicano ai procedimenti instaurati in epoca successiva.
Se i genitori non hanno i mezzi, sono i nonni a dover fornire loro i mezzi per adempiere i doveri nei confronti dei figli“.