LO SCONTO IN FATTURA – Per chi fa acquisti come caldaie e ha già pagato un acconto senza però veder realizzato il lavoro, lo sconto in fattura non è la strada migliore se si vuole beneficiare dell’ecobonus o del bonus casa. La ragione è legata al fatto che tale strada è già preclusa essendoci un acconto (che deve essere antecedente al 17 febbraio 2023), che presuppone un accordo vincolante tra privato e impresa
L’ATTO DI NOTORIETÀ – In caso di acconto, non serve che le controparti attestino, con firma congiunta, la data della stipula dell’accordo vincolante, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. In ogni caso, essendo in edilizia libera, serve sempre questa autodichiarazione, firmata anche solo dal contribuente, non solo per descrivere l’intervento in “edilizia libera” agevolato, ma anche per indicare la “data di inizio dei lavori”
PRELIMINARE D’ACQUISTO – Per chi dovesse avere problemi con la registrazione e non averla realizzata entro i tempi previsti, va ricordato come per il bonus casa acquisti e il sismabonus acquisti ordinario sia necessario verificare la data della richiesta effettuata dall’impresa del titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi, che deve essere precedente al 17 febbraio 2023. Non viene più richiesta la registrazione preliminare entro il 16 febbraio 2023, cioè la stipula del contratto definitivo di compravendita dell’immobile
LE DETRAZIONI DILUITE – Per chi si chiede se si possa diluire in 10 anni un intervento realizzato nel 2022, la risposta è sì: solo per le spese sostenute nel 2022, agevolate con il Superbonus del 110%, “la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023”
LA COMUNICAZIONE D’OPZIONE – In caso di sanzione per la remissione in bonis, solitamente di 250 euro, per la comunicazione entro il 30 novembre va sottolineato come non ci sia un cumulo giuridico, in quanto l’omessa opzione della comunicazione non è qualificata come una violazione formale poiché incide soltanto sul soggetto e sulla modalità di utilizzo del credito che viene trasferito
IL VISTO DI CONFORMITÀ – Altro dubbio è se le spese per il visto di conformità siano da aggiungere nell’asseverazione di congruità: l’articolo 2-ter del provvedimento del 16 febbraio 2023 n. 11, introdotto dalla sua legge di conversione, ha previsto una norma di interpretazione autentica (dunque, retroattiva) che sostiene come “ai fini della predetta detraibilità, l’indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo”