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Salerno, divieto somministrazione mangime a piccioni e volatili selvatici: ordinanza del Sindaco

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Disposizione di carattere igienico-sanitario relative al contenimento della popolazione di piccioni o colombi urbani e volatili selvatici. Divieto di somministrazione di mangime nel perimetro urbano. Misure preventive contro la nidificazione di piccioni o colombi urbani e volatili selvatici negli edifici.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

sul territorio comunale è stato rilevato un aumento di inconvenienti igienico-sanitari dovuti ad un incremento della popolazione di piccioni o colombi urbani e volatili selvatici, con stazionamento ed utilizzo come dormitorio di sottotetti, aperture o anfratti in edifici abitati o  dismessi  e  posatoi  come cavi, cornicioni o altri appoggi;

che pervengono periodicamente alla pec del protocollo del Comune di Salerno, lamentele per presenza di cumuli di guano e imbrattamento di strutture o strade, creando danneggiamento e degrado (Vedi note prot. nn. 87873/2023; 104609/2023 e 104623/2023);

con verbale redatto in data 26/04/2023 dai tecnici del!’ U.O. di Prevenzione Collettiva dell’ASL Salerno, è stato proposto al Sindaco l’emanazione di apposita Ordinanza per i provvedimenti di igiene, dì installazione di dispositivi respingenti e rimozione dei colombi e dei nidi.

CONSIDERATO CHE

la presenza dell’eccessivo numero di volatili presenti allo stato libero nel territorio cittadino potrebbe costituire un serio rischio di natura igienico sanitaria per il possibile pericolo di trasmissione all’uomo di malattie infettive e parassitarie, per il pericolo di danno a carico di edifici pubblici e privati, per il degrado dei monumenti nonché problemi di decoro urbano in relazione ad insudiciamenti di balconi e

marciapiedi;

è diffusa l’abitudine di distribuire cibo ai piccioni ed altri volatili;

!’alimentazione incontrollata richiama un gran numero di esemplari, anche da zone limitrofe, aumentando così il numero delle colonie in quantità incompatibili con l’ecosistema urbano;

il grave pregiudizio e degrado che la crescente massa di deiezioni reca all’ambiente urbano, con costi gravosi per le operazioni di pulizia, manutenzione, restauro di edifici pubblici e privati;

i rilevanti problemi di igiene e il potenziamento del pericolo sanitario è determinato sia dalle deiezioni dei volatili sia dalle eventuali carcasse degli stessi presenti su aree pubbliche e su aree private;

tale specie possono essere veicolo, all’interno dei centri urbani e degli allevamenti, di ectoparassiti, alcuni dei quali vettori di patologie trasmissibili all’uomo (salmonella typhimurium, salmonellaenterectidis, ornitoti, borreliosi e toxoplasmosi);

i piccioni e gli altri volatili nidificano dove trovano un ambiente favorevole e la presenza di cibo  e quindi la prima regola per allontanarli è quella di non dar \oro luogo ove nidificare e di evitare di dar loro apporto alimentare aggiuntivo;

Ravvisata la necessità e l’urgenza di contenere il numero dei volatili presenti in città al fine di eliminare il pericolo di trasmissione di malattie infettive, nonché il degrado degli edifici pubblici e privati e dei monumenti oltre che ottemperare a quanto richiesto dal!’ASL.

Ritenendo indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento dell’infestazione entro termini accettabili.

Visti:
l’articolo 32 della Legge n. 883 del 23.12.1978 e ss.mm.ii. “Istituzione del Setvizio Sanitario Nazionale” che assegna al SindacoJ quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per l’emanazione di provvedimenti per lo salvaguardia dell’ambiente e dello salute pubblico;

gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo n”267 del 2000 e ss.mm.ii. che definiscono le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti quale rappresentante della comunità locale;

l’esigenza di attuare azioni di controllo delle popolazioni di volatili di città.

VIETA
chiunque, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici, di alimentare i piccioni o colombi urbani e altri volatili presenti allo stato libero su tutto il territorio cittadino, con espresso divieto di gettare sul suolo pubblico mangimi, granaglie, scarti ed alimenti di qualsiasi genere.

ORDINA
ai proprietari degli edifici e altri manufatti, agli Amministratori Condominiali e a chiunque, a qualsiasi titolo, vanti diritti reali su immobili oggetto di stazionamento e nidificazione di piccioni e altri volatili di provvedere, a propria cura e spese, all’immediato ripristino delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile, eseguendo gli interventi sotto elencati:

provvedere, a propria cura e spese, e nel più breve tempo possibile, al risanamento e alla pulitura periodica dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni e altri volatili abbiano nidificato e depositato guano;

provvedere a mantenere pulite da guano o da piccioni e altri volatili morti le aree sottostanti i fabbricati;

prowedere, mediante apposizione e/o schermatura di griglie o reti a maglie sottili, a!l’immed[ata chiusura di tutte le aperture e gli accessi attraverso i quali i volatili possono ivi introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazionei

provvedere all’applicazione di respingitoi, dissuasori di sosta e nidificazione, in plastica non cruenti, da collocarsi su tutte le sporgenze, che fungono da posatoi al fine di evitare accumuli di guano dovuti allo stazionamento dei piccioni ed altri volatili;

VIGILANZA  E SANZIONI
La Polizia Locale è incaricata di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza perseguendo i

trasgressori a termini di Legge.

La mancata osservanza dei divieti e degli obblighi sopraelencati, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione statale e regionale vigente, nonché l’applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui all’art. 650 c.p..

Ogni altra violazione per cui non sia già prevista una specifica sanzione è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

AVVERTE
che il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo con la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del comune dì Salerno e sia data diffusione mediante il sito comunale ed ha efficacia a tempo indeterminato a decorrere dalla data di pubblicazione ali’Albo Pretorio;

DISPONE
che copia della presente ordinanza venga trasmessa al comando di Polizia Locale del comune di Salerno e ali’ASL di Salerno- Dipartimento di Prevenzione Pec: dip.prevenzione@aslsalerno.it;

per opportuna conoscenza e per eventuali prowedimenti di competenza;

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge nr. 241 del 1990 e ss.mm.ii che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la Campania, ai sensi dell’articolo 40 dell D.L. n. 104 del 2010 e ss.mm.ii. previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. nr. 1199 del 1971e ss.mm.ii., entro 120 giorni dalla stessa data.

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