Per alcune famiglie, da gennaio 2024 il reddito di cittadinanza sarà invece sostituito dall’assegno d’inclusione. Come spiega il sito del ministero del Lavoro, si tratta di una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell’Isee, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa
È riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni: con disabilità, minorenne, con almeno 60 anni di età, in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione
Per determinare la quota del beneficio spettante si tiene conto dei componenti in una delle condizioni sopra indicate, nonché del componente che svolge funzioni di cura con riferimento alla presenza di minori di 3 anni di età, di 3 o più figli minorenni ovvero di componenti con disabilità o non autosufficienti
Al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, il richiedente deve essere cittadino europeo oppure un suo familiare, che deve risultare: titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria). Oppure, essere residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo
Il soggetto richiedente non deve essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione, non deve avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”), intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta
Inoltre il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di un Isee in corso di validità di valore non superiore a euro 9.360 e di un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6mila euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui in seguito
L’importo dell’Assegno di inclusione è composto da una integrazione del reddito familiare fino a 6mila euro all’anno. Ammonta ai 7.560 euro all’anno se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni oppure da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza
A questa somma può essere aggiunto un contributo per l’affitto dell’immobile dove risiede il nucleo per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione fino ad un massimo di 3.360 euro annui, oppure 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza
Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore a 480 euro all’anno. È erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese
Il contributo economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, chiamato “Carta di inclusione”, con la quale oltre al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti potranno essere eseguiti prelievi di contante entro un limite mensile di 100 euro per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza e potrà essere eseguito un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione
L’Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all’Inps, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni richieste. La richiesta può essere presentata, altresì, presso i patronati e i centri di assistenza fiscale (Caf), previa stipula di una convenzione con l’Inps