“Purtroppo in questi giorni l’attenzione mediatica sia nazionale che extra nazionale è tutta incentrata sullo scandalo scommesse nel mondo del calcio.
A tal proposito senza scendere nel merito della vicenda che sarà oggetto di valutazione delle autorita’ competenti mi preme soffermarmi, da esperto della materia avendo anni orsono difeso con eccellenti risultati che hanno suscitato anche l’interesse dei media, all’interno di processi penali diversi gestori di centri scommesse di Salerno e provincia che operavano attraverso siti di scommesse sprovvisti di autorizzazione all’interno del nostro stato, piu’ che sulle sanzioni previste dall’art. 24 del codice di giustizia sportiva, sull’ aspetto squisitamente penalistico in caso di scommesse sportive effettuate su siti non autorizzati e quindi sprovvisti delle necessarie autorizzazioni per poter operare in Italia.
Ebbene innanzitutto a mio avviso bisogna fare una doverosa distinzione tra scommesse effettuate su siti riconducibili a societa’ con organizzazione operante all’interno dell’unione europea e con autorizzazioni ottenute all’interno degli stati membri di appartenenza e quelli operanti extra UE.
Ebbene in ordine agli ultimi ossia siti extra UE non vi e’ alcun dubbio che gli stessi sono passibili senza alcuna causa giustificativa delle relative sanzioni all’ interno del nostro stato, diversamente vale per i siti riconducibili a societa’ con organizzazione operante all’interno dell’unione europea e con autorizzazioni ottenute all’interno degli stati membri di appartenenza i quali seppur sanzionabili per il nostro ordinamento non lo sarebbero per la normativa comunitaria la quale, oltre ad essere preminente rispetto alla normativa interna degli stati membri, espressamente prevede agli artt. 43 CE, oggi art. 49 TFUE, il diritto dei cittadini comunitari di stabilire in modo permanente in uno Stato diverso da quello di appartenenza lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo e quella di prestazione dei servizi art. 49 CE, oggi art. 56 TFUE, che è complementare alla prima, e garantisce la libertà di svolgere un’attività di lavoro autonomo in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza non in forma stabile, ma con lo spostamento transfrontaliero del solo servizio.
In tal senso con la nota sentenza Costa e Cifone, la Corte di giustizia dell’Unione europea si pronunciò in via pregiudiziale sulla compatibilità tra la normativa italiana in materia di attività di raccolta di scommesse sportive – e le relative sanzioni penali in caso di svolgimento di attività non autorizzata – e due delle libertà fondamentali dell’Unione europea DICHIARANDO incompatibile con il diritto europeo la vigente disciplina italiana in materia di scommesse.
Pertanto risultava e risulta ancora aperto a livello anche Giurisprudenziale un contrasto enorme tra ciò che prevede il diritto comunitario, che si ribadisce, ha preminenza sul diritto interno, e ciò che invece prevede la nostra normativa così lasciando alla discrezionalità del giudice nazionale le decisioni al riguardo.
Infine sulla scorta di quanto appena detto ed a mio sommesso avviso bisognerà anche verificare tornando all’attuale scandalo scommesse dove i calciatori coinvolti abbiano eventualmente effettuato le relative scommesse quindi se su siti UE o extra UE”.
AVV. GIUSEPPE VITALE
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