La domanda di divorzio veniva azionata dall’ex marito che chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con decadenza dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex moglie in sede di separazione.
Si costituiva in giudizio l’ex moglie che chiedeva il riconoscimento dell’assegno divorzile deducendo di non essere autosufficiente e che tra i due coniugi vi era un forte squilibrio economico; a sostegno di detti fatti l’ex moglie forniva la prova documentale circa i redditi di entrambi e dimostrava documentalmente che non era riuscita ad inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro nonostante i tentativi di lavorare in proprio e/o come dipendente.
L’attento Tribunale accoglieva la domanda dell’ex moglie nella sola componente assistenziale dell’assegno
divorzile, escludendo la componente perequativa compensativa, e sentenziava: “viene riconosciuto l’assegno divorzile in favore dell’ex moglie di € 200,00 in funzione assistenziale, difettando in radice i presupposti per il
riconoscimento della componente perequativa”.
In estrema sintesi, il giudice adito, uniformandosi alla giurisprudenza suddetta, riconosceva l’assegno di divorzio nella sola componente assistenziale essendo stato dimostrato che la richiedente non era autosufficiente per motivazioni oggettive non dipendenti da colpevole inerzia, mentre escludeva il riconoscimento di una somma ulteriore quale componente perequativa/compensativa dell’assegno in quanto l’ex moglie non aveva fornito la prova di aver sacrificato proprie ambizioni per la famiglia e/o di aver contribuito all’incremento del patrimonio familiare
e/o di quello personale dell’ex coniuge.
Fonte: Studio Legale Associato Caponigro – De Luca del Foro di Salerno