Lo si legge in un messaggio dell’Inps che chiarisce che la una tantum di 550 euro spetta solo ai lavoratori che hanno avuto nel 2022 interruzioni del lavoro di almeno sette settimane e non superiori alle 20 settimane
La disposizione riguarda i “lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa”
Il lavoratore che fa la richiesta dell’indennità non deve essere percettore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) né titolare di un trattamento pensionistico diretto
Come ulteriore requisito di accesso all’indennità c’è poi quello che il lavoratore, alla data di presentazione della domanda, non sia titolare di altro rapporto di lavoro dipendente
Il bonus inoltre: è cumulabile con l’assegno di invalidità e può essere riconosciuto solo una volta a ciascun lavoratore
Il bonus non concorre alla formazione del reddito ed è l’Inps che provvede al monitoraggio del limite di spesa
Il limite di spesa complessivo previsto è pari a 30 milioni di euro per l’anno 2023
La domanda per l’indennità 2023 (per i contratti del 2022) va presentata all’Inps esclusivamente in via telematica
La domanda inoltre va presentata utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul sito web dell’Istituto