Se in una famiglia ci sono disabili o persone che non possono compiere atti di ordinaria o straordinaria amministrazione, si può giungere alla nomina di un amministratore di sostegno.
Si tratta di uno strumento di protezione particolarmente incisivo: chi ne è sottoposto, infatti, non può prendere più parte ai processi decisionali circa investimenti e gestione patrimoniale, se non in minima parte e ogni azione è delegata all’amministratore di sostegno delegato.
Questo strumento viene più spesso applicato nel caso di anziani con malattie degenerative che minano la capacità di intendimento, minori quando i genitori non possono più esercitare adeguatamente le funzioni parentali, portatori di handicap fortemente limitanti per la propria autonomia.
Chi può diventare amministrazione di sostegno?
La nomina dell’amministratore di sostegno, come accennato in precedenza, può essere suggerita direttamente dal beneficiario se prevede una sua futura incapacità a badare a se stesso (ad esempio a causa di una conclamata malattia).
La scelta deve essere effettuata per mezzo di atto redatto di fronte a pubblico ufficiale o con una scrittura privata autenticata. È bene sapere che il giudice può ritenere non idonea la persona designata e nominarne un’altra in sostituzione.
I soggetti che possono ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno sono:
- parenti entro il quarto grado, compresi i genitori, i fratelli, le sorelle o i figli;
- il coniuge, purché non separato, o il convivente;
- il soggetto designato (con le modalità sopra descritte) che dunque può essere anche un soggetto terzo, normalmente un avvocato o un curatore patrimoniale.
Gli operatori che hanno in cura, o si occupano stabilmente del beneficiario del provvedimento di amministrazione di sostegno, non possono essere considerati dal giudice.
DESTINATARI: Generalmente, l’amministratore di sostegno è scelto tra le persone più vicine al beneficiario: coniuge, figli, ascendenti, parenti stretti.
In assenza, è possibile che il giudice nomini una persona del tutto estranea alla famiglia: un avvocato, un commercialista, una persona particolarmente nota per la sua integrità morale, ecc.
Ad ogni modo, chiunque può essere nominato amministratore di sostegno. La scelta deve avvenire però con riguardo esclusivo alla cura e agli interessi del beneficiario
Per legge, l’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Dunque, chiunque può recarsi dal notaio e indicare per iscritto la persona che vorrebbe gli facesse da amministratore di sostegno nel caso di sua futura infermità.
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PROGRAMMA DI STUDIO:
MODULO 1: SAPERI E DEFINIZIONI DEL CONCETTO DI FAMIGLIA
- La famiglia nella società attuale
- Famiglia e antropologia
- La famiglia dal Diritto Romano alla Costituzione
- La famiglia nella legislazione internazionale
- La riforma del diritto di famiglia
MODULO 2: L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
- L’amministrazione di sostegno
- La scelta dell’amministratore di sostegno
- Le modifiche alla disciplina del codice civile
- Le problematiche applicative
- Gli istituti impossibili: interdizione ed inabilitazione
- Il procedimento
- La prodigalità come autonoma causa di inabilitazione
- Critiche agli istituti
- La scelta possibile: il rafforzamento dell’amministrazione di sostegno ed il superamento dell’interdizione e dell’inabilitazione. La ‘‘seconda bozza Cendon’’
- Problematiche dell’a.d.s. e proposte di riforma
- Le nuove prospettive
- La differente natura dell’interdizione giudiziale e di quella legale
- Ipotesi di superamento dell’istituto dell’interdizione legale
- Rassegna giurisprudenziale
MODULO 3: IL PROCEDIMENTO
- La nomina dell’amministratore di sostegno: i criteri di scelta
- I beneficiari dell’amministrazione di sostegno
- Casi pratici
- Gli atti dell’assistito
- I doveri e le responsabilità dell’amministratore
- La preventiva designazione da parte del beneficiario
- Il ricorso
- Patrocinio legale o richiesta diretta
- Il giudice tutelare
- L’audizione dell’interessato
- Il decreto: contenuti e pubblicità
- L’amministratore di sostegno provvisorio
- La nomina di più amministratori di sostegno
- Il giuramento e l’inventario
- La patologia del sistema
- L’estinzione dell’incarico
MODULO 4: LA NOMINA DI UNA PERSONA GIURIDICA AD AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
- La sensibilità del terzo settore
- Il ruolo degli enti no profit
- Le prospettive
- Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità
MODULO 5: LA LEGISLAZIONE PRIMA DEL “DOPO DI NOI”
- La genesi storica della legge: oltre la 104/1992?
- Le leggi non applicate del tutto e in particolare la legge 328/2000
- I provvedimenti dell’ONU e dell’Unione europea sulla disabilità
- L’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (OND): il programma 2014-2016
- Il secondo Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità
- Il Nuovo sistema di garanzia (NSG)
MODULO 6: LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE
- La legge sul ‘‘dopo di noi’’
- Il ‘‘durante noi’’
- I destinatari
- Le azioni possibili: domiciliarità e deistituzionalizzazione
- Limiti di gestione e criticità del sistema
- I Fondi SIE
- Decreti attuativi e Covid-19. Cosa prevede la legge
- Le competenze regionali. A che punto siamo?
MODULO 7: LA DISABILITA’ E LA SESSUALITA’
- La disabilità come questione discorsiva. Il diritto del disabile alla sessualità
- La tutela del diritto alla sessualità del disabile nell’ordinamento italiano
- L’ambito penale e civile nella disabilità
- Il diritto alla sessualità come educazione. La discussa figura dell’assistente sessuale
- Rappresentazione diagnostica e statistica della disabilità
MODULO 8: CASI PRATICI E GIURISPRUDENZA
- Casi pratici
- Giurisprudenza
Per ulteriori informazioni e/o iscrizioni è possibile contattare, dal lunedi al sabato dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, la Segreteria Studenti della Salerno Formazione ai seguenti recapiti telefonici: 089.2097119 e/o 338.3304185.
SITO WEB: www.salernoformazione.com
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