Di fatti, come previsto dall’art. 12, comma 2, del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159, le ingiunzioni di pagamento, che dovevano essere notificate entro il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, sono prorogate al 31 dicembre 2023 (secondo anno successivo alla scadenza della sospensione delle attività di riscossione coattiva, intervenuta il 31 agosto 2021). Per effetto del comma 1 dell’art. 12 del predetto Decreto, invece, le ingiunzioni, non in scadenza nel 2021 e 2022, e per le quali il relativo termine di decadenza era pendente alla data dell’8 marzo 2020, sono invece prorogate in misura corrispondente alla durata della sospensione dei pagamenti (ossia 542 giorni).
A conferma di quanto sopra evidenziato, si precisa che le richiamate disposizioni normative sono anche state inserite negli atti emessi e che a buon conto si riportano D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Cura Italia), convertito in Legge n.27 del 24 aprile 2020, che ha previsto, agli artt. 67 e 68, la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 nonché quelle relative alle attività di riscossione coattiva; D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (Rilancio), convertito in Legge n.77 del 17 luglio 2020, con cui, con l’art.152, comma 1, è stata disposta la sospensione delle scadenze tributarie, fino al 31 agosto 2020; D.L. 30 luglio 2020 n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020; D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 “AGOSTO”, convertito con modificazioni in Legge n.126 del 13 ottobre 2020, per il sostegno ed il rilancio dell’economia del paese, che, con l’art. 99, ha ulteriormente prorogato i termini di sospensione della riscossione coattiva al 15 ottobre 2020; D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020, convertito in Legge n.159 del 27 novembre 2020 nel quale, all’art.1 bis, comma 2, si specifica che “all’art. 152, comma 1, del Decreto legge 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.77 del 17 luglio 2020, le parole “15 ottobre 2020” sono sostituite da “31 dicembre 2020”, sancendo la sospensione dell’attività degli Agenti di riscossione per tutto il 2020, a seguito del protrarsi della situazione emergenziale causata dall’epidemia da Covid-19, ed in particolare la sospensione dei termini di pagamento e di notifica degli atti ingiuntivi fino al 31 dicembre 2020 e la sospensione dei pignoramenti di salari/stipendi, nonché delle procedure di blocco delle pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2020; D.L. n. 3 del 15/01/2021, che ha fissato al 31 gennaio 2021 il termine finale di sospensione dell’attività di riscossione, precedentemente fissato al 31 dicembre 2020 dal D.L. 125/2020; D.L. n.7 del 30/01/2021, convertito in Legge n.21 del 26 febbraio 2021, contemplante, all’art. 1, comma 2, la proroga al 28 febbraio 2021 dei termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; Decreto “Sostegni” n. 41 del 19 marzo 2021, che ha fissato una nuova proroga della riscossione coattiva delle cartelle esattoriali fino al 30 aprile 2021; Decreto “Sostegni bis” n. 73 del 25 maggio 2021 che ha ulteriormente prorogato al 30 giugno 2021 l’attività di riscossione coattiva; DD.L. n. 99/2021 (“Decreto Lavoro”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30 giugno 2021, recante “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”, che ha fissato al 31 agosto 2021 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione. Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159, art. 12, comma 2.
Il RTI “Gamma tributi – Municipia” ha fatto pervenire nota a riguardo.
«Ci tengo a ribadire ancora una volta – afferma il comandante della Polizia municipale di Agropoli, magg. Antonio Rinaldi – che per le ingiunzioni 2017 inviate, come si può evincere dalle diverse normative elencate, non è intervenuta la prescrizione. Questo al fine di evitare che l’utente, ascoltando qualche imprecisa teoria di taluni, incorra nell’errore di non pagare con il rischio di vedersi aumentare l’importo richiesto. Questo ovviamente fermo restando il diritto di ognuno di presentare ricorso nelle sedi competenti. Nel contempo ci si rende conto dei fastidi che si arreca ai destinatari degli avvisi che hanno già pagato, i quali potranno però presentare ricevuta tramite pec da inviare al Comando o in caso l’avessero smarrita possono richiedere un controllo dei flussi fornendo i dati utili. La richiesta dei pagamenti, oltre ad essere un obbligo di legge, quindi un’attività dovuta, è anche un atto di giustizia nei confronti di chi le multe all’epoca le ha pagate e di coloro che le pagano senza battere ciglio».
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