Il fondo è finalizzato a garantire un contributo al genitore che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022 (quando è cessato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19), l’assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro genitore che ha dovuto cessare, ridurre o sospendere l’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per un periodo minimo di 90 giorni
La domanda per l’accesso al contributo deve essere presentata all’Inps, mentre la verifica dei requisiti necessari per ottenere il Bonus è a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri
Ai fini della individuazione dei criteri per lo stato di bisogno, il reddito del richiedente relativo all’anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento deve essere inferiore o uguale all’importo di 8.174,00 euro
La presentazione delle domande per il Bonus a favore dei genitori separati, divorziati e/o non conviventi, deve avvenire attraverso l’apposito servizio “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell’erogazione dell’assegno di mantenimento”, disponibile sul portale istituzionale dell’Inps nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, previa autenticazione mediante sistema di identità digitale (SPID almeno di secondo livello, CIE 3.0, CNS)
In fase di compilazione della domanda è necessario indicare gli anni fra quelli interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 in cui il reddito complessivo annuo del genitore richiedente in stato di bisogno è stato inferiore o uguale a 8.174 euro. È necessario anche immettere i dati relativi all’altro genitore e ai figli conviventi nel periodo di riferimento, selezionando i dati dai menu a tendina
Inoltre, è necessario allegare la documentazione (come la sentenza di separazione, i provvedimenti di autorità municipali o altro) che attesti il diritto all’assegno di mantenimento. In caso di figlio maggiorenne disabile deve essere allegata anche l’attestazione della disabilità qualora la stessa sia stata certificata prima del 2010 o provenga da contenzioso o sia stata rilasciata dalle Province Autonome di Trento o di Bolzano-Alto Adige o dalla Valle d’Aosta
Nel caso in cui non si disponga di tutte le informazioni o dei documenti necessari, è possibile compilare anche parzialmente la domanda e salvarla nello stato “Bozza” per completarla e inviarla in un secondo momento, non appena in possesso di tutta documentazione necessaria. La domanda, comunque, deve essere completata e presentata entro il termine previsto del 31 marzo 2024
Il contributo è corrisposto in un’unica soluzione, in misura pari all’importo non versato dell’assegno di mantenimento, fino a concorrenza di 800 euro mensili, e per un massimo di dodici mensilità
Il bonus verrà erogato tenendo conto delle disponibilità del fondo rispetto al numero dei beneficiari e fino a esaurimento delle risorse del medesimo fondo, pari a 10 milioni di euro. Per l’erogazione del contributo l’ordine cronologico di presentazione delle domande non ha alcun effetto
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