Il bonus per chi paga il mutuo è legato alle detrazioni fiscali. La normativa, infatti, prevede detrazioni sugli interessi del mutuo ipotecario sottoscritto per l’acquisto della casa di abitazione.
Condizione necessaria per avere un rimborso Irpef fino a 760 euro è che sia un mutuo ipotecario sottoscritto non più di 12 mesi prima dell’acquisto dell’immobile posto a garanzia. Si può, quindi, comprare prima l’immobile ed entro 12 mesi stipulare il relativo contratto di mutuo o, al contrario, stipulare il contratto di mutuo acquistando l’immobile nei 12 mesi che seguono.
Un’altra condizione essenziale per avere diritto al bonus è che entro 12 mesi dall’acquisto l’acquirente destini l’immobile ad abitazione principale per sé stesso o per i suoi familiari. Senza questa destinazione il beneficio non è riconosciuto. Si possono portare in detrazione anche gli interessi passivi del mutuo se nell’abitazione ha mantenuto la residenza qualche familiare.
Ma cosa si intende per interessi passivi del mutuo? Il riferimento è agli interessi che il mutuatario deve alla banca in cambio della concessione del denaro. In altre parole, si tratta del costo che si sostiene per utilizzare i soldi ricevuti. La parte di interessi che può essere portata in detrazione è quella corrisposta annualmente alla banca con il pagamento delle rate. Questa quota di interessi può essere portata in detrazione fino a 4 mila euro, somma che dà diritto alla cifra massima di 760 euro.
La normativa prevede che la detrazione sugli interessi passivi dei mutui spetti a colui che è proprietario dell’immobile, titolare del contratto di mutuo e residente nell’abitazione.
Se si cambia la residenza dopo aver iniziato a fruire della detrazione, quest’ultima viene automaticamente meno.
La detrazione spetta ancora se il contribuente trasferisce la propria dimora per motivi di lavoro oppure in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non sia affittato.
Non si perde la detrazione neppure se si sposta la residenza per lasciare nell’abitazione un familiare (un figlio o il coniuge) che apparteneva al nucleo.
Sono inclusi i genitori separati e non più residenti nell’immobile che il nucleo familiare aveva adibito ad abitazione principale. In questo caso il beneficiario anche in mancanza della residenza nell’immobile può continuare a fruire della detrazione per gli interessi passivi del mutuo in quanto nell’abitazione ha mantenuto la residenza qualche familiare.
Fonte: tg24.sky.it
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