IL COMUNE DI SALERNO. Il Comune di Salerno informa i contribuenti che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 17/04/2024, sono state fissate le scadenze per il pagamento della Tari 2024.
L’importo dovuto è pagabile, mediante il modello di versamento F24 allegato all’avviso di pagamento, in un’unica soluzione da effettuarsi entro il 30 giugno 2024. In alternativa il pagamento potrà essere effettuato in tre rate, sempre tramite i mod. f24 allegati all’avviso di pagamento, rispettando le seguenti scadenze:
1° rata entro il 30 giugno 2024
2° rata entro il 31 luglio 2024
3° rata entro il 31 ottobre 2024
Laddove non dovesse ricevere l’avviso di pagamento entro il 25 giugno 2024, il contribuente potrà recarsi presso gli uffici di Sistemi Salerno – Servizi Utility S.R.L. (ex Sinergia) ubicati in Via Stefano Passaro n.1 oppure, in alternativa, potrà inviare una e-mail all’indirizzo
tributi@grupposistemisalerno.it.
Se non intende avvalersi del modello di pagamento allegato, il contribuente potrà calcolare l’importo dovuto anche utilizzando il calcolatore automatico che a breve verrà pubblicato sul sito web del Comune di Salerno – alla pagina Settore Tributi ed Entrate Comunali – Ufficio TARI.
Tutti i contribuenti che effettueranno iscrizioni, variazioni e cessazioni di utenze domestiche e non domestiche TARI successivamente all’emissione degli Avvisi di Pagamento dovranno procedere in autonomia al calcolo di quanto dovuto oppure rivolgersi all’Ufficio TARI presso il Settore Tributi ed Entrate Comunali il martedì e giovedì, dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 16:30.
ECCO COSA C’E’ DA SAPERE. Nella conversione del decreto sui bonus edilizi potrebbe essere inserito un emendamento per dare tempo fino al 30 giugno agli enti locali per determinare le tariffe della Tari, senza l’obbligo di dover confermare quelle del 2023 provvisoriamente. Il rinvio è stato richiesto dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e servirebbe per adeguare le tariffe della tassa ai prezzi correnti. Una proroga necessaria, visti anche gli incrementi dei costi del servizio
Senza la proroga, i Comuni che non rispettano la scadenza del 30 aprile saranno costretti a confermare provvisoriamente le tariffe del 2023 e provvedere all’approvazione delle nuove cifre successivamente. Questo provocherebbe una discrepanza con quanto previsto dalle norme e prescrizioni Arera, visto che le tariffe provvisorie sarebbero attuabili solo per la Tari ma non per la tariffa rifiuti corrispettiva
Nel caso della Tari di parla di tassa e non di imposta perché il tributo richiesto ha una correlazione con il servizio offerto, ovvero quello di raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte dell’ente locale
A decidere sono gli enti locali, che devono uniformarsi alle regole nazionali per i versamenti e hanno la facoltà di fissare i pagamenti anche con più di due scadenze. Proprio per questo motivo non esistono date uguali ovunque per il pagamento della Tari e per essere certi di quando versare la tassa è bene consultare sempre le istruzioni che fornisce il proprio Comune di residenza
Nella maggior parte dei casi la prima scadenza è fissata il 16 giugno, ma ci sono Comuni che prevedono anche una prima scadenza ad aprile. Ci sono alcuni che prevedono il pagamento in due rate e altri che lo prevedono in quattro, anche se resta sempre la possibilità per il contribuente di pagare la Tari in un’unica soluzione entro la prima scadenza
Anche se le regole cambiano da Comune a Comune, alcune di queste sono standard:
La predisposizione di un pagamento anche rateale;
La possibilità di versare l’ultima rata dopo il 30 novembre o, comunque, dopo la pubblicazione delle nuove tariffe (ottobre) per l’anno in corso
Ma come si calcola la Tari? Ai fini del calcolo della tassa rifiuti dovuta, anche nel 2024 entrano in gioco due diverse componenti:
La Tari è calcolata secondo una quota fissa e una quota variabile;
L’importo complessivamente dovuto è determinato in relazione sia alle caratteristiche dell’immobile che a quelle del nucleo familiare
Il presupposto per il pagamento della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti. A fissare le regole è il comma 641 della Legge di Stabilità 2014 la quale prevede che il pagamento sia dovuto “da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”. A pagare è l’utilizzatore dell’immobile, non il proprietario
La Tari si paga in relazione alla potenzialità del locale, o dell’area, di produrre rifiuti, e non sulla base dell’effettiva produzione: per questo la tassa si paga anche sulla casa disabitata. La Corte di Cassazione ha evidenziato che il mancato utilizzo dell’immobile non esonera dal versamento della Tari. Per evitare l’esborso, il contribuente deve dimostrare che il locale non è idoneo a produrre rifiuti. Per questo si valutano due parametri:
La mancanza di arredi;
La mancanza di utenze attive (luce, acqua e gas)
Rientrano invece tra i casi di esonero:
Aree condominiali comuni e non utilizzate in via esclusiva (ad esempio per androne e scale del palazzo);
Aree in cui non si producono rifiuti in modo autonomo, ovvero cantine, terrazze, balconi;
Aree pertinenziali scoperte o accessorie di locali già soggetti a tributo;
Locali che, a causa di situazioni particolari, non sono suscettibili di produrre rifiuti
Va inoltre ricordato come esista in alcuni comuni anche il cosiddetto bonus Tari: a poterlo avere sono gli stessi beneficiari del bonus sociale introdotto dal decreto Fiscale 2020. generalmente dedicato a luce, gas e acqua e destinato ai nuclei familiari in condizione di disagio economico. I requisiti sono un nucleo familiare con reddito Isee non superiore a 9.530 euro e famiglie numerose, con almeno quattro figli a carico, con Isee fino a 20mila euro