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Morte Mastrogiovanni: Corte d’ Appello esclude sia stata causata da contenzione

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Con Sentenza n. 522/2024, emessa all’esito della camera di consiglio del 28 Maggio 2024, la Sezione Civile della Corte di Appello di Salerno ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dagli eredi del maestro di Castelnuovo Cilento Francesco Mastrogiovanni (rappresentati dagli avvocati Loreto, Marcello e Gianluca D’Aiuto, Caterina Mastrogiovanni e Michele Capano).

La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza 50947/2018, aveva infatti disposto l’annullamento con rinvio della sentenza di condanna resa dalla Corte di Appello di Salerno, per la valutazione sulla sussistenza del nesso causale tra la morte del maestro e la contenzione cui era stato sopposto presso il reparto di psichiatria dell’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania nell’estate 2009.

A seguito della riassunzione del giudizio da parte degli eredi, la Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Salerno, accogliendo la linea difensiva proposta dai sanitari e parasanitari all’epoca operanti presso il reparto di psichiatria (rappresentati dagli avvocati Ciro Del Grosso, Lucio Valletta, Antonio, Katia e Alberto Mascia, Agostino Bellucci, Domenicantonio D’Alessandro, Francesco Torrusio, Giovanni Laurito, Giuseppe Murino, Clelia Di Nardo, Ezio Catauro, Michele Avallone, Laura Scermino, Francesco Maldonato, Marco De Caro, Guglielmo Scarlato, Francesco Di Genio, Rosario, Pierluigi Guglielmotti, Claudio Mastrogiovanni) e dell’Asl Salerno, ha ritenuto che dall’istruttoria svolta non sia emerso lo stretto nesso di causalità tra la contenzione operata nei confronti del Mastrogiovanni e l’evento morte, essendo del tutto controverso che la causa del decesso sia ricollegata alla contenzione.

Nella decisione la Corte riferisce che la Sentenza di condanna emessa in ambito penale, poi annullata dalla Suprema Corte di Cassazione, si sarebbe fondata su un’inesatta interpretazione di quanto accertato dall’anatomopatologo il quale chiariva che il cuore del Mastrogiovanni non era indenne da alterazioni, che sono in parte compatibili con l’età, ma più probabilmente con un’iniziale anomalia di funzionamento e che la contenzione non era idonea a provocarne la morte per edema polmonare acuto in quanto, ove la stessa prolungata per alcuni giorni fosse idonea a determinare la morte per edema polmonare acuto, tali cause di decesso si verificherebbero per pazienti tetraplegici.

Per le medesime ragioni la Corte di Cassazione nel 2019 aveva ritenuto non sussistente una legge di copertura scientifica da cui evincere la sussistenza di un nesso eziologico tra contenzione ed edema polmonare.

Per tali motivazioni la Corte di Appello di Salerno ha ritenuto non possibile pervenire ad un accertamento processuale di responsabilità dei sanitari e parasanitari dell’Asl Salerno, non sussistendo nesso causale tra la condotta dei sanitari e il decesso del Mastrogiovanni, sia per l’insussistenza di una legge scientifica di copertura che consenta di ritenere che tale evento sia conseguenza della contenzione, sia per la ricorrenza di fattori causali alternativi, accertanti invece da stuti scientifici e statistici.

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