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Rischio incendi, ordiananza Sindaco Salerno: “No fuochi d’artificio e lanterne volanti”

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In virtù del rischio incendi che dal 15 giugno al 15 settembre aumenta a dismisura su tutti i territori il Sindaco di Salerno ha varato le ordinanze per l’applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità. Ecco i punti cardine:

-DIVIETO di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio
per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione (art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. n. 152 del 2006);
-DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al
20 settembre (art. 25, c.1 lett. f, Legge regionale n. 26/2012);
-DIVIETO di accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché
nei pascoli (art. 75, c. 1 e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017);
-DIVIETO di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale
tutela patrimonio forestale n. 3/2017):
– usare motori o fornelli che producano faville o brace;
– usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
– far brillare mine;
– fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o
immediato di incendio come, ad esempio:
-gettare fiammiferi o sigarette accese;
– sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta
eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle
norme e dei regolamenti vigenti.
-DIVIETO di accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta,
meglio note come “lanterne volanti”, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a
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una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe
autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con
l’apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. Per le trasgressioni al presente
divieto si applicano le sanzioni previste dal c.6, art.10, della legge 21 novembre 200, n.353 e
ss.mm.ii..
E ORDINA
1) Disposizioni per gli Enti di gestione di Infrastrutture e servizi
Alle società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società
Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione,
provvedendo – in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 75, c. 14, del Regolamento regionale
3/2017 – alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui
vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile lungo gli assi infrastrutturali
di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità
di esse, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare la propagazione degli incendi.
I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla
vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a
chiudere la sede stradale, al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.
All’interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa vigente si applica la specifica
normativa nonché e le eventuali ulteriori disposizioni adottate dall’Ente di gestione.
2) Aree di interfaccia urbano-rurale – Attività turistiche e ricettive
Ai proprietari di zone di interfaccia urbano-rurale, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi
turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al
contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e di
provvedere la ripulitura dell’area circostante l’insediamento – per un raggio di almeno metri venti –
mediante il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva, rovi e necromassa, e l’eliminazione di tutte
le fonti di possibile innesco, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi
e dalle norme regionali di cui all’art. 75 c.15 del Regolamento n.3 /2017 e ss.mm.ii..
Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l’individuazione dei punti di raccolta
che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili e di idonei sistemi di difesa
antincendio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica
incolumità.
3) Gestione dei terreni incolti e al riposo e divieto di bruciatura della vegetazione spontanea
Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di
abbandono o a riposo, di realizzare fasce protettive o precese prive di residui di vegetazione – di
larghezza non inferiore a 5 metri – lungo tutto il perimetro del proprio fondo, in modo da evitare
che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o
confinanti. Si richiama l’OBBLIGO, di cui all’art. 75, c. 14-bis, del Regolamento regionale n.3/2017,
per i proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse,
di mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza. Si richiama,
altresì, il rispetto delle norme in materia di applicazione del regime di condizionalità di cui all’art.3,
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c.4 lett.a) del D.M. n.2588 del 20/03/2020, inerente gli impegni relativi alle buone condizioni
agronomiche e ambientali (BCAA 6) e alla delibera di Giunta regionale n. 341 del 09/07/2020 recante
“Approvazione dell’elenco degli impegni di condizionalità in agricoltura applicabili a livello regionale
in attuazione del DM n. 2588/2020.
4) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive dei campi coltivati e divieti di abbruciatura delle
stoppie e dei residui vegetali
Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione
delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare perimetralmente e all’interno alla
superficie coltivata una precesa o fascia protettiva arata sgombra da ogni residuo di vegetazione,
per una larghezza continua e costante di almeno metri cinque e, comunque, tale da assicurare che
il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. Si richiama il DIVIETO assoluto di
combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi
boschivi dichiarato dalla Regione, ai sensi dell’art. 182 c.6-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006.
Si richiama, altresì, il DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti,
vigente dal 1° giugno al 20 settembre, di cui all’art. 25, c.1 lett. f) della Legge regionale n. 26/2012.
5) Attività ad alto rischio esplosivo
Ai proprietari di attività ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi
pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), ubicate
nelle aree rientranti nella definizione di cui all’art. 2 della L. n. 353/2000, di comunicare al Comune
i riferimenti della propria sede e di quelle periferiche nonché i riferimenti e recapiti del responsabile
dell’attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza
antincendio valido anche per le aree esterne.
Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono
dette attività, dovranno essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione
di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle
norme statali e regionali, al fine di impedire l’innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.
Il Comune provvederà a trasmettere tali dati alla Protezione Civile della Regione Campania onde
consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente.
Si richiama il DIVIETO, di cui all’art. 76 del Regolamento Regionale n.3/2017, di impianto di fornaci,
depositi o fabbriche di qualsiasi genere che possano innescare incendio ed esplosioni, all’interno dei
boschi o a meno di mt. 100 da essi.
6) Aree boscate
Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione
e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali
parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni
seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.
Sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante
presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.
Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti semplificati, nel rispetto delle
norme statali e regionali vigenti.
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VIGILANZA E SANZIONI
7) Vigilanza
Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la
Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta
osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi
boschivi e di interfaccia urbano- rurale, perseguendo i trasgressori a termini di Legge.
8) Sanzioni
La mancata osservanza dei divieti e degli obblighi sopraelencati, comporterà l’applicazione delle
sanzioni previste dalla legislazione statale e regionale vigente, nonché l’applicazione delle sanzioni
penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 c.p..
Ogni altra violazione relativa alla mancata esecuzione degli interventi di prevenzione – per cui non
sia già prevista una specifica sanzione – è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25
euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.
9) Norme applicabili
Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento
regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi
emanato ai sensi della L. R. n. 12/2017 e del Regolamento Regionale n. 3/2017.

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