Questo regime però subisce negli scorsi anni una radicale modifica a seguito dell’introduzione dell’art.6 del D. L. 21 ottobre 2021, n. 14 al quale segue dopo qualche mese una provvedimento esplicativo del direttore dell’agenzia delle entrate.
Si passa così da un regime che si limitava a detassare parte dei redditi ascrivibili all’utilizzo, diretto o indiretto dei beni immateriali tutelati, ad un altro che prevede invece un recupero fiscale dei costi di R&S sostenuti per le attività di mantenimento, potenziamento, tutela e accrescimento di software protetti da copyright, brevetti industriali per invenzione e per modelli di utilità, modelli ed infine disegni.
Giorni fa ad un convegno organizzato dall’Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Avellino (AIDC) ho incontrato il dott. Flavio Pietrasanta che mi ha illustrato degli aspetti decisamente interessanti sull’argomento.
Ho così maturato l’idea di condividere l’argomento con voi lettori, facendomi ripetere il tutto e mettendolo a vostra disposizione.
Quindi, dottor Pietrasanta, ci spieghi meglio ed in una forma che tutti i lettori possano comprendere, quali sono i vantaggi per le imprese collegati alla misura del “Patent box”:
Dunque, iniziamo col dire che la misura del nuovo “Patent Box” è stata introdotta nel 2021.
La misura agevolativa – de quo – prevede la superdeduzione (del 110%) dei costi per particolari tipi di attività e beni agevolabili coperti da protezione giuridica della proprietà intellettuale.
Tra i beni agevolabili rientrano i brevetti e i software. I marchi, invece, ne sono estromessi.
Segnatamente i beni immateriali ammessi alla agevolazione sono:
- Software coperti da copyright;
- Brevetti industriali;
- Disegni e modelli giuridicamente tutelati.
Rispetto a tali immobilizzazioni immateriali, i costi deducibili si estrinsecano nelle fatture di acquisto, i contratti di sviluppo, le fatture di manutenzione e di consulenza legate allo sviluppo ed implementazione dei beni immateriali in questione.
Tra le spese ammissibili, passibili cioè di recupero attraverso la superdeduzione, rientrano anche:
- le spese per il personale dipendenti che ha contribuito alle attività di sviluppo ed implementazione del software oppure del brevetto,
- attività di ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale secondo il Manuale di Frascati,
- attività di Innovazione Tecnologica secondo il Manuale di Oslo,
- spese connesse al mantenimento dei diritti sui beni, al rinnovo degli stessi a scadenza e quelli di prevenzione alla contraffazione.
I costi di ricerca e sviluppo sono deducibili solo se collegati al brevetto o al software.
Si può usufruire del meccanismo premiale – per la creazione della privativa con la maggiorazione del 110% delle spese – a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.
La maggiorazione può essere applicata anche alle spese sostenute entro l’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene il titolo di privativa industriale (meccanismo premiale).
Ne consegue che fa fede l’anno di ottenimento (e non di deposito) del brevetto (dopo il deposito dello stesso presso l’ufficio brevetti) ovvero l’anno in cui viene rilasciato il certificato di registrazione del Software (dopo la registrazione dello stesso presso la Siae o uffici equipollenti).
Se cotale rilascio avviene a partire dal 1 Gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2025, si può retrocedere di otto anni, a partire dall’anno precedente all’ottenimento del Brevetto ovvero del certificato di rilascio del Software, per il calcolo e conseguente recupero dei costi.
I beni suddetti devono essere utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento delle attività di impresa.
Per utilizzo diretto si intende l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività aziendale che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso.
Per utilizzo indiretto, invece, si indica la concessione del diritto di utilizzo dei beni immateriali (ad esempio il bene dato in licenza).
Vieppiù, in caso di utilizzo indiretto per beneficiare della superdeduzione rileva il momento in cui si configura la prima concessione.
L’utilizzo del bene, subordinato all’ottenimento del titolo di privativa industriale, sancisce il momento di accesso del beneficio.
di Ciro Troncone
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